Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188
Sinistro per ostacolo sulla carreggiata: può configurarsi il caso fortuito se non vi è stato per il custode tempo sufficiente per rimuovere il pericolo
Ă noto che il criterio di imputazione della responsabilitĂ di cui all'art. 2051 del Codice Civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalitĂ tra la cosa in custodia, nella fattispecie la strada pubblica, ed il danno da parte dellâattore danneggiato.
Il custode del bene avrà invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Proprio riguardo alla prova del caso fortuito secondo la Suprema Corte occorre effettuare una distinzione a seconda che il danno si sia verificato per una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada oppure si sia verificato a causa di una imprevedibile alterazione della cosa  repentina ed imprevedibile.
Nella prima ipotesi, che corrisponde ad esempio ad una buca o ad una superficie stradale particolarmente malridotta, scivolosa o sdrucciolevole, tendenzialmente va escluso il caso fortuito. Diversamente nel caso in cui la strada si trovi ad essere alterata, ad esempio per esservi caduto un oggetto che intralcia il transito poco tempo prima rispetto al sinistro, tendenzialmente va riconosciuto il caso fortuito se non vi è stato per il custode il tempo necessario e sufficiente a rimuovere lâoggetto prima del verificarsi del sinistro.
A seguire il principio di diritto enunciato dalla Corte: In tema di responsabilitĂ , quale custode ai sensi dellâart. 2051 c.c., dellâente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che questâultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilitĂ occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poichĂŠ solo in questâultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando lâevento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante lâattivitĂ di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolositĂ , tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchĂŠ il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con lâordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Il criterio di imputazione della responsabilitĂ di cui allâart. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dellâattore del nesso di causalitĂ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta lâonere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolaritĂ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilitĂ ai sensi dellâart. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sullâevento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775 del 2017)Âť.
Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188






