Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188

Sinistro per ostacolo sulla carreggiata: può configurarsi il caso fortuito se non vi è stato per il custode tempo sufficiente per rimuovere il pericolo

È noto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia, nella fattispecie la strada pubblica, ed il danno da parte dell’attore danneggiato.
Il custode del bene avrà invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Proprio riguardo alla prova del caso fortuito secondo la Suprema Corte occorre effettuare una distinzione a seconda che il danno si sia verificato per una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada oppure si sia verificato a causa di una imprevedibile alterazione della cosa  repentina ed imprevedibile.

Nella prima ipotesi, che corrisponde ad esempio ad una buca o ad una superficie stradale particolarmente malridotta, scivolosa o sdrucciolevole, tendenzialmente va escluso il caso fortuito. Diversamente nel caso in cui la strada si trovi ad essere alterata, ad esempio per esservi caduto un oggetto che intralcia il transito poco tempo prima rispetto al sinistro, tendenzialmente va riconosciuto il caso fortuito se non vi è stato per il custode il tempo necessario e sufficiente a rimuovere l’oggetto prima del verificarsi del sinistro.

A seguire il principio di diritto enunciato dalla Corte: «In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775 del 2017)».

Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188