Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2016, n. 38841
La katana, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è unâarma bianca, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui allâart. 699 cod. pen.Âť (cfr. Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860).
La katana deve intendersi quale arma bianca in senso proprio in quanto, per dimensioni e caratteristiche funzionali ha come destinazione naturale quella di offendere la persona, imponendo di ricondurla alla categoria delle arme bianche proprie, di cui tanto lâimportazione dal Giappone quanto la detenzione risultavano vietate.
Per armi proprie, secondo la definizione data dagli artt. 30 del TULSP (RD 18 giugno 1931, n. 773), 44 e 45 del relativo regolamento, devono intendersi quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale sia lâoffesa alla persona.
In questo ambito, è stato chiarito che lâelemento distintivo tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti (ad esempio lunghezza della lama) e nellâidoneitĂ allâoffesa alla persona (peraltro comune sia alle armi proprie che a quelle improprie), quanto nellâindividuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente allâuso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta lâimpiego naturale dei singoli strumenti di volta in volta considerati in un determinato ambiente sociale (cfr. Sez. 1, n. 37208 del 14/11/2013, Carnicelli, Rv. 260776).
Art. 699 Cod. Pen.
Porto abusivo di armi.
Chiunque, senza la licenza dellâAutoritĂ , quando la licenza è richiesta, porta unâarma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con lâarresto da tre a diciotto mesi .
Soggiace allâarresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta unâarma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2016, n. 38841





