Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia proposta da una parte lâeccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalitĂ rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sullâequilibrio sinallagmatico.
Se il giudice rileva che lâinadempimento della parte nei cui confronti è opposta lâeccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione allâinteresse dellâaltra parte a norma dellâart. 1455 cod. civ., deve ritenere che il rifiuto di questâultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dellâart. 1460 c.c., comma 2 (Cass. 16822/2003;5682/2001; 1537/1996).
Art. 1460 Cod. Civ.
Eccezione dâinadempimento.
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se lâaltro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per lâadempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi lâesecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Art. 1460 Cod. Civ.
Importanza dellâinadempimento.
Il contratto non si può risolvere se lâinadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo allâinteresse dellâaltra.
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Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912


