Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2016, C. 165-14
Il diritto dellâUnione non consente neĚ di rifiutare in modo automatico un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese non UE che ha lâaffidamento esclusivo di un cittadino minorenne dellâUE, neĚ di espellerlo dal territorio UE per il solo motivo che ha precedenti penali.
Per poter essere adottata, una misura di espulsione deve essere proporzionata e basata sul comportamento personale del cittadino di un paese non UE e tale comportamento deve rappresentare una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della societaĚ dello Stato membro ospitante.
A causa dei loro precedenti penali, due cittadini di paesi non UE hanno ricevuto notifica, rispettivamente, di un diniego di permesso di soggiorno e di una decisione di espulsione da parte delle autoritaĚ dello Stato membro ospitante di cui hanno la nazionalitaĚ i loro figli minorenni, i quali sono ad essi affidati e hanno la cittadinanza dellâUnione. Il sig. Alfredo RendoĚn MariĚn eĚ padre e affidatario esclusivo di un figlio avente la cittadinanza spagnola e di una figlia avente la cittadinanza polacca. Entrambi i figli minorenni hanno sempre abitato in Spagna (causa C-165/14). CS, da parte sua, eĚ madre di un figlio avente la cittadinanza britannica che risiede con lei nel Regno Unito e del quale ha lâaffidamento esclusivo (causa C-304/14).
Si richiama lâattenzione della stampa sul fatto che la causa C-304/14 eĚ stata presentata in forma anonima dal giudice britannico del rinvio che ha emesso unâordinanza in tal senso (ÂŤAnonimity OrderÂť) per tutelare gli interessi del figlio di CS.
Il Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna) e lâUpper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Sezione immigrazione e asilo del tribunale superiore di Londra, Regno Unito) chiedono alla Corte di giustizia se la sola esistenza di precedenti penali possa giustificare il diniego del diritto di soggiorno o lâespulsione di un cittadino di un paese non UE che ha lâaffidamento esclusivo di un minore cittadino dellâUE.
Nelle sue odierne sentenze, la Corte dichiara in primo luogo che il diritto dellâUnione osta a una normativa nazionale che, in modo automatico, nega il rilascio di un permesso di soggiorno o infligge lâespulsione a un cittadino di un paese non UE che ha lâaffidamento esclusivo di un cittadino minorenne dellâUE per il solo motivo che detto cittadino non UE ha precedenti penali, qualora tale diniego o tale espulsione costringa il minore a lasciare il territorio dellâUnione.
La Corte chiarisce, anzitutto, che la direttiva sulla libertaĚ di circolazione e di soggiorno dei cittadini dellâUE e dei loro familiari (Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dellâUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) si applica ai cittadini dellâUE e ai loro familiari che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Di conseguenza, tale direttiva si applica alla situazione del sig. RendoĚn MariĚn e di sua figlia avente la cittadinanza polacca, ma non si applica a quella del sig. RendoĚn MariĚn e di suo figlio avente la cittadinanza spagnola e nemmeno a quella di CS e di suo figlio avente la cittadinanza britannica: infatti, tali figli hanno sempre soggiornato nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Pertanto, solo il sig. RendoĚn MariĚn e sua figlia avente la cittadinanza polacca possono beneficiare del diritto di soggiorno in forza della direttiva.
La Corte indica, poi, che il Trattato FUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dellâUnione europea. In virtuĚ di tale status, ciascun cittadino dellâUnione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pertanto, la Corte dichiara che il figlio del sig. RendoĚn MariĚn e il figlio di CS, che sono cittadini dellâUE, possono beneficiare di siffatto diritto. La Corte precisa che il Trattato FUE osta a qualsiasi provvedimento nazionale che abbia lâeffetto di privare i cittadini dellâUE del godimento effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dellâUE. Tale privazione si verifica quando il diniego di un permesso di soggiorno nei confronti di un cittadino di un paese non UE o la sua espulsione produrrebbero lâeffetto di costringere suo figlio, cittadino dellâUnione e del quale egli ha lâaffidamento esclusivo, ad accompagnarlo e, quindi, a lasciare il territorio dellâUnione.
Tuttavia, la Corte precisa che lo status di cittadino dellâUE non incide sulla possibilitaĚ, per gli Stati membri, di giustificare una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dellâUE o dei loro familiari (a prescindere dalla circostanza che tale diritto sia esercitato in forza della direttiva o del Trattato) per motivi, in particolare, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Siffatta deroga deve rispettare la Carta, il principio di proporzionalitaĚ e basarsi sul comportamento personale del soggetto interessato, al fine di verificare se egli rappresenti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la societaĚ dello Stato membro ospitante. Al fine di valutare se tale deroga sia conforme al principio di proporzionalitaĚ, occorre tener conto di alcuni criteri, quali la durata del soggiorno, lâetaĚ, lo stato di salute, la situazione familiare ed economica, lâintegrazione sociale e culturale, lâimportanza dei legami del cittadino con il suo paese dâorigine e il grado di gravitaĚ dellâinfrazione.
Per quanto concerne la situazione del sig. RendoĚn MariĚn, la Corte chiarisce che la sola condanna penale emessa a suo carico nel 2005 non eĚ sufficiente a giustificare il diniego del permesso di soggiorno senza una valutazione del suo comportamento personale neĚ dellâeventuale minaccia che egli potrebbe rappresentare per lâordine pubblico o la pubblica sicurezza.
Peraltro, la Corte riconosce che, in circostanze eccezionali, uno Stato membro puoĚ adottare una misura di espulsione invocando lâeccezione connessa al mantenimento dellâordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza, fermo restando che tali nozioni devono essere intese in modo restrittivo. Per giustificare siffatta misura di espulsione, si deve valutare se, tenuto conto dei reati commessi da un cittadino di uno Stato terzo che ha lâaffidamento esclusivo di un minore cittadino dellâUnione europea, il suo comportamento personale rappresenti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societaĚ. A tal riguardo, si deve tener conto dei suesposti criteri. La Corte considera che, nel caso di CS, il giudice britannico deve valutare concretamente il livello di pericolositaĚ di questâultima contemperando gli interessi in questione (vale a dire il principio di proporzionalitaĚ, lâinteresse superiore del figlio e i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto).
Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2016, C. 165-14






