Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 2008, n. 35396
Costituisce illecito penale lâinosservanza dellâobbligo di istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di etĂ .
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396, del 21 maggio 2008, ha precisato che integra illecito penale non solo lâinosservanza dellâobbligo dellâistruzione elementare ma anche dellâobbligo relativo allâistruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di etĂ .
Seppure lâart.731 cod. pen. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dellâobbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa allâobbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dellâart. 8 della legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, assolveva F.P. dal reato di cui allâart. 731 c.p. perchĂŠ in qualitĂ di genitrice, aveva omesso di far conseguire alle sue due figlie âla prescritta istruzione obbligatoriaâ, osservando che la norma codicistica punisce solo lâinosservanza dellâobbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente allâinosservanza dellâobbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno di etĂ dalla legge 28.03.2003, n. 53, le minori alla data dellâaccertamento del reato avevano entrambe superato lâetĂ per lâistruzione elementare obbligatoria.
La Procura distrettuale di Catanzaro ha proposto ricorso contro il succitato provvedimento, deducendo lâerronea applicazione dellâart. 731 c.p., il quale punisce lâinosservanza dellâobbligo della istruzione, tanto elementare che post â elementare, anche perchĂŠ lâart. 8 della legge 1859/1962 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media. Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto dellâart. 8 legge 1859/1962 e dellâart. 731 c.p., chiunque investito di autoritĂ o di potere di vigilanza sopra il minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni lâobbligo scolastico, è punito con lâammenda fino a trenta euro.
La Corte di Cassazione ritenendo il ricorso fondato, ha sottolineato come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dellâart. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicitĂ penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dallâaltro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale giĂ contemplata nellâart. 731 per la inosservanza dellâobbligo della istruzione elementare (ora primaria).
Osserva ancora la Suprema Corte che, in seguito allâart. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e lâart. 1, comma 3, del D.Lgs. 15.04.2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto â dovere allâistruzione e alla formazione, a norma dellâart. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.03.2003, n. 53) hanno ulteriormente esteso lâobbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (giĂ scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etĂ . Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto lâapplicazione delle sanzioni vigenti per lâinadempienza al nuovo obbligo scolastico. Resta perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, penalmente sanzionata solo lâinadempienza allâobbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado). La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dâAppello di Catanzaro per nuovo giudizio.
(Nota di Cesira Cruciani)
Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 2008, n. 35396






