Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306

Un contratto formalmente valido e privo di clausole abusive non esclude di per sé la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale. Tale è infatti il “comportamento”, che può manifestarsi sia mediante atti giuridici (contratti, atti unilaterali, dichiarazioni), sia mediante comportamenti materiali commissivi o omissivi.
Pertanto, non può escludersi che un contratto formalmente valido sia accompagnato e contornato da condotte illecite. Il piano dell’illiceità anticoncorrenziale si riferisce a comportamenti e, dunque, differisce dal piano della validità e legittimità civile ed amministrativa, con la conseguenza che, ai fini della valutazione della predetta illiceità, la validità o l’invalidità del contratto rimane neutrale.

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Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306