TAR Palermo, sez. III, 8 giugno 2018, n. 1299
I commissario straordinario del Comune può deliberare lâistituzione di unâarea pedonale. Trattandosi di una competenza della Giunta spetta a lui questa attribuzione.
Precisa la prima parte del comma 9 dellâart. 7 del D.Lgs. n. 285/1992: âI comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sullâordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorioâ.
Lâampiezza degli interessi posti a fondamento dellâistituzione di zone pedonali e lâattribuzione del relativo potere a un organo politico e non tecnico (Giunta comunale) rendono evidente lâampia discrezionalitĂ amministrativa, confinante con valutazioni politiche, che connotano lâesercizio del relativo potere; e non appare irrilevante notare che analoghi provvedimenti sono stati adottati nella maggior parte dei centri urbani (grandi e piccoli) italiani.
Lâart. 7 del Codice della Strada ha ricondotto nellâambito dellâordinaria gestione dei centri urbani la possibilitĂ di pedonalizzare alcune delle sue strade.
La circostanza poi che le misura in questione siano state adottate da un commissario destinato a cessare il suo incarico a distanza di pochi mesi non vizia le sue determinazioni, adottate nel pieno dei suoi poteri; determinazioni che, ove fossero state ritenute inopportune dagli organi politici successivamente insediatisi nel comune, ben avrebbero potuto essere revocate o modificate.
TAR Palermo, sez. III, 8 giugno 2018, n. 1299






