Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2010, C. 585-08

La Corte precisa le regole di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione applicabili ai contratti di consumo in caso di offerta di servizi proposta via Internet.
La semplice utilizzazione di un sito Internet da parte del commerciante non determina, di per sé, l’applicazione delle regole di competenza giurisdizionale di tutela nei confronti dei consumatori di
altri Stati membri.

Il Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dell’Unione europea sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale prevede che le azioni nei confronti di persone domiciliate sul territorio di uno Stato membro devono essere proposte, di regola, dinanzi ai giudici di tale Stato. Detto regolamento afferma parimenti che le controversie in materia contrattuale possono essere sottoposte al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita. Tuttavia, qualora si tratti di contratti di consumo, si applicano le regole poste a tutela del consumatore. Qualora le attività del commerciante siano «dirette verso» lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, il consumatore può adire i giudici dello Stato membro del proprio domicilio e può essere citato in giudizio unicamente in tale Stato membro. Le due controversie vertono sulla questione se un commerciante «diriga le proprie attività» ai sensi del regolamento qualora utilizzi un sito Internet per comunicare con i consumatori.
L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha adito la Corte di giustizia chiedendo se il fatto che una società stabilita in uno Stato membro offra i propri servizi via Internet implichi che questi «siano diretti» anche verso altri Stati membri. Infatti, in caso affermativo, i consumatori domiciliati in questi ultimi Stati che si siano avvalsi di tali servizi potrebbero parimenti beneficiare, in caso di controversia con il commerciante, delle norme di competenza giurisdizionale più favorevoli previste dal regolamento.
La Corte rileva che la semplice utilizzazione di un sito Internet da parte di un commerciante a fini commerciali non significa, di per sé, che la sua attività sia «diretta verso» altri Stati membri, il che determinerebbe l’applicazione delle norme di competenza giurisdizionale di tutela previste dal regolamento. Infatti, la Corte ritiene che, ai fini dell’applicabilità di tali regole nei confronti dei consumatori di altri Stati membri, il commerciante deve aver manifestato la propria volontà di avviare relazioni commerciali con i consumatori medesimi.
La Corte individua quindi gli indizi che consentono di dimostrare che il commerciante intendesse avviare rapporti commerciali con consumatori domiciliati in altri Stati membri.
Tra tali indizi figurano le espresse manifestazioni della volontà del commerciante di avviare rapporti commerciali con tali consumatori, ad esempio, offrendo i propri servizi o i propri beni in più Stati membri specificatamente indicati o impegnando risorse finanziarie in un servizio di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in detti Stati membri differenti l’accesso al proprio sito.
Altri indizi meno evidenti, eventualmente combinati gli uni con gli altri sono parimenti idonei a dimostrare la sussistenza di un’attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore. Si tratta, in particolare, della natura internazionale dell’attività, propria di talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito (ad esempio: «.de») o, ancora, l’utilizzazione di nomi di dominio di primo livello neutri (quali «.com» o «.eu»), la descrizione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi. Parimenti, qualora il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare un’altra lingua o un’altra moneta rispetto a quelle abitualmente utilizzate nello Stato membro del commerciante, tali elementi possono parimenti costituire indizi volti a dimostrare l’attività transfrontaliera del commerciante stesso. Non costituiscono invece indizi in tal senso né la menzione, su un sito Internet, dell’indirizzo di posta elettronica o geografico del commerciante, né l’indicazione dei propri recapiti telefonici privi di prefisso internazionale, in quanto tali informazioni non evidenziano che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più Stati membri.

Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2010, C. 585-08