Cassazione Civile, sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752

«[…] il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi. La legge sulla contabilità generale dello Stato, cui si richiamano le norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, soltanto quando esso intercorra con ditte commerciali (R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, art. 17, richiamato dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 87).
È evidente che in tali casi, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell’accordo è rimessa all’uso del commercio, per quanto concerne sia i prezzi, sia le modalità di consegna. Il conferimento di incarichi professionali aventi a oggetto opere complesse non può che essere suscettibile di accordi specifici, che richiedono la definizione dei vari elementi del rapporto, anche tenendo conto dell’eccezionalità del ricorso a tale sistema da parte dell’ente locale (ove non esista un ufficio tecnico ovvero quando lo rendano necessario la speciale natura delle operazioni o particolari motivi di urgenza: R.D. n. 383 del 1934, art. 285), al fine di consentire l’identificazione del contenuto negoziale e rendere possibili i controlli istituzionali di legittimità, previsti dal R.D. n. 383 del 1934, art. 296, dei quali si configurava la necessità (come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, ad. plen., 11 novembre 1980, n. 49), all’epoca cui risalgono i fatti di causa, cioè anteriormente all’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142.
Tali principi sono stati enunciati da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. nn. 11930/2006, 8950/2006, 1702/2006, 19638/2005, 3042/2005, 22973/2004, 14808/2004, 2067/2003, 2832/2002, 8492/2002, 13628/2001, 59/2001, 11687/1999, 10956/1998, 2772/1998); alla stregua della quale, deve ribadirsi, ulteriormente, che per il contratto d’opera professionale (come nella fattispecie in esame, di direzione dei lavori), quando ne sia parte committente una pubblica amministrazione, e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall’art. 91 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d’una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all’ente, che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato a esprimere la volontà all’esterno».

Cassazione Civile, sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752