Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978

Le finestre a bocca di lupo sono parti private e il condominio non può deliberare il loro rifacimento

La Cassazione conferma che le finestre a bocca di lupo di lupo, in quanto per struttura e funzione servono esclusivamente un’unità immobiliare interrata, costituiscono pertinenze di proprietà esclusiva del titolare di tale unità.
L’assemblea condominiale, pertanto, è priva di competenza a deliberare l’esecuzione di lavori di manutenzione su di esse, anche qualora il proprietario del seminterrato abbia votato a favore e sia stato esonerato dal riparto delle spese.
La delibera che disponga tali lavori è nulla — e non meramente annullabile — in quanto ha ad oggetto materia estranea alle attribuzioni dell’assemblea, incidendo su beni di proprietà esclusiva. La nullità, come noto, non è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.
La Corte precisa che l’esonero dal riparto delle spese disposto “pro bono pacis” è irrilevante: il solo fatto di aver approvato l’esecuzione dei lavori espone il Condominio all’assunzione di responsabilità e, con essa, all’obbligo di ripartizione delle relative spese tra tutti i condomini. L’obbligo di pagamento, infatti, sorge con la delibera di approvazione della spesa, mentre la successiva ripartizione serve solo a rendere liquido il debito.

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Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978