Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978
Le finestre a bocca di lupo sono parti private e il condominio non può deliberare il loro rifacimento
La Cassazione conferma che le finestre a bocca di lupo di lupo, in quanto per struttura e funzione servono esclusivamente unâunitĂ immobiliare interrata, costituiscono pertinenze di proprietĂ esclusiva del titolare di tale unitĂ .
Lâassemblea condominiale, pertanto, è priva di competenza a deliberare lâesecuzione di lavori di manutenzione su di esse, anche qualora il proprietario del seminterrato abbia votato a favore e sia stato esonerato dal riparto delle spese.
La delibera che disponga tali lavori è nulla â e non meramente annullabile â in quanto ha ad oggetto materia estranea alle attribuzioni dellâassemblea, incidendo su beni di proprietĂ esclusiva. La nullitĂ , come noto, non è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni previsto dallâart. 1137 c.c.
La Corte precisa che lâesonero dal riparto delle spese disposto âpro bono pacisâ è irrilevante: il solo fatto di aver approvato lâesecuzione dei lavori espone il Condominio allâassunzione di responsabilitĂ e, con essa, allâobbligo di ripartizione delle relative spese tra tutti i condomini. Lâobbligo di pagamento, infatti, sorge con la delibera di approvazione della spesa, mentre la successiva ripartizione serve solo a rendere liquido il debito.
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Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978






