Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 2008, n. 26611
La fideiussione prestata a garanzia di un rapporto di locazione per il pagamento dei relativi canoni si estende allâintero periodo di durata del rapporto locatizio, ivi compreso quello conseguente alla eventuale rinnovazione tacita del contratto di locazione.
Non ricorre tuttavia unâipotesi di fideiussione omnibus. Il rinnovo tacito del contratto locatizio non rappresenta unâobbligazione futura o condizionale, ma nasce dal contratto di locazione originariamente concluso. Quanto allâentitĂ dei canoni la stessa era fin da principio determinata (o quantomeno determinabile) sulla base delle previsioni contrattuali.
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Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 2008, n. 26611






