Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2022, n. 9877
La locazione a canone vile non è opponibile allâaggiudicatario dellâimmobile oggetto di espropriazione
La locazione âa canone vileâ ovvero inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi dellâart. 2923 c.c., comma 3, stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile allâaggiudicatario cosĂŹ come non è opponibile alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante lâinteresse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone lâanticipazione degli effetti favorevoli dellâaggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia âultra partesâ di questâultimo.
LâinopponibilitĂ di siffatta locazione è rilevabile dâufficio ed è pienamente legittima lâemanazione diretta, da parte del giudice dellâesecuzione, dellâordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilitĂ previste per lâaggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dellâopposizione agli atti esecutivi.
Art. 2923 Codice Civile
Locazioni.
Le locazioni consentite da chi ha subito lâespropriazione sono opponibili allâacquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, lâacquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili allâacquirente, se non nei limiti di un novennio dallâinizio della locazione.
In ogni caso lâacquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, lâacquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, lâacquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dellâarticolo 1603.
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Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2022, n. 9877






