Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2013, n. 17255
Secondo lâorientamento consolidato della Casssazione (Cass., sez. 1, 31 luglio 2008 n. 20893; Cass., sez. 1, 9 settembre 1997, n. 8784; Cass., sez. 1, 10 aprile 1979 n. 2055), la cessione di quote societarie si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione ed è pertanto immediatamente valida ed efficace tra le parti mentre resta soggetta alla disciplina di cui allâart. 2322 c.c., ed eventualmente statutaria, ai soli fini dellâopponibilitĂ allâente societario ed agli altri soci: e cioè, in ordine ad aspetti successivi ed estrinseci alla fattispecie traslativa.
Ne deriva che il fallimento personale del socio di una societĂ di persone, comportando la sua esclusione di diritto dalla compagine sociale (art. 2288 c.c.), determina la perdita della capacitĂ dispositiva della sua partecipazione sociale. Ma se, come nella specie, il socio abbia ceduto la quota quando ancora godeva del potere dispositivo pieno, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, resta irrilevante che il consenso degli altri soci, richiesto al solo fine dellâopponibilitĂ alla societĂ , intervenga dopo la sentenza di fallimento.
La natura di condicio juris propria del consenso richiesto â e non di elemento essenziale dellâatto traslativo, che è immediatamente produttivo di effetti reali, sia pur limitato alle parti contraenti â ne importa, una volta intervenuto, la retroattivitĂ degli effetti alla data dellâatto dispositivo (Cass., sezioni unite, 4 dicembre 1975 n. 4010) e quindi alla data in cui il cedente, successivamente fallito, godeva ancora della propria capacitĂ di agire in sede patrimoniale.
Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2013, n. 17255






