Cassazione civile, sez. I, 16 dicembre 2013, n. 28015
Le societĂ costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto unâattivitĂ commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dallâeffettivo esercizio di una siffatta attivitĂ , in quanto esse acquistano la qualitĂ di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dallâinizio del concreto esercizio dellâattivitĂ dâimpresa, al contrario di quanto avviene per lâimprenditore commerciale individuale.
SicchĂŠ, mentre questâultimo è identificato dallâesercizio effettivo dellâattivitĂ , relativamente alle societĂ commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi lâassunzione della qualitĂ in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per lâimpresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (cfr. Cass. Civ. 21991/2012)
Nella specie, la Corte ha confermato lâassoggettabilitĂ al fallimento della societĂ consortile che aveva come elemento costitutivo del suo oggetto sociale unâattivitĂ commerciale che si riverberava e si rivolgeva allâesterno, il che ne faceva ex sĂŠ un consorzio con attivitĂ esterna, per come definito espressamente nellâart. 2612 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 16 dicembre 2013, n. 28015






