Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando lâiniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinchè il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato allâimprenditore, sicchè è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica allâudienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontĂ , anche solo implicita, di rinunciare desistere allâistanza presentata.
Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537






