Cassazione civile, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 32
ÂŤPur affermando il principio della necessaria garanzia del diritto di difesa, la sentenza 16 luglio 1970 n. 141 della Corte Cost. si è fatta carico di rendere compatibile il principio medesimo con lâesigenza di speditezza e di operativitĂ cui deve essere improntato il procedimento concorsuale.
Allâuopo ha precisato che la tutela della difesa del debitore deve essere inquadrata nelle speciali ragioni di urgenza che si accompagnano allâattuazione del fallimento, non ultima quella della conservazione del patrimonio del fallito, in relazione alla necessitĂ di una pronunzia rapida, volta a prevenire il pregiudizio di disperdere lâattivo o il rischio di compromettere la esperibilitĂ di azioni recuperatorie per atti pregressi in frode e danno dei creditori o, ancora, di far decorrere il termine utile alla dichiarazione, nei confronti di chi abbia cessato lâattivitĂ di impresa.
Conseguentemente, anche le modalitĂ di convocazione del debitore non possono non risentire di quella equilibrata libertĂ di forme che deve necessariamente accompagnare lo speciale procedimento fallimentare anche nella sua fase istruttoria, in vista della sollecita apertura del concorso. Proprio in base alla richiamata pronuncia, lâobbligo di convocazione del debitore in camera di consiglio non presuppone lâeffettiva sua audizione, ma soltanto lâespletamento di quanto necessario per rendere detta audizione possibile.
In coerenza può ammettersi lâobbligo di effettuare ulteriori ricerche, finchĂŠ possibile, anche di fronte a un debitore che abbia piĂš volte cambiato residenza, lasciando però tracce dei propri spostamenti presso i pubblici registi allâuopo predisposti (Cass. nn. 2174/1987, 2341/1986); cosi come si rivela necessario, di fronte alla precaria assenza dellâinteressato nella residenza nota, ricorrere alle formalitĂ dellâart. 140 c.p.c. per provvedere alla notificazione dellâavviso di convocazione. Viceversa, di fronte ad atteggiamenti di operatori economici non conformi ai dettami della legge e ai canoni della deontologia professionale, lâufficio fallimentare è esonerato dallâadempimento di ulteriori formalitĂ , ancorchĂŠ normalmente previste dal codice di rito (Cass. nn. 9218/1996, 2341/1986, 4075/1979, 5683/1978). In particolare, non si può pretendere di convocare lâirreperibile, o colui che tenti in ogni modo di sottrarsi alla comunicazione per dilazionare la dichiarazione del fallimento.
Se, quindi, il debitore si sia trasferito per ignota destinazione, tale comportamento, volontario e colpevole, legittima lâemanazione della sentenza dichiarativa di fallimento a prescindere dalla convocazione preordinata a consentirgli la prospettazione di ragioni difensive. Di vero, se la nuova residenza sia ignota, e il debitore non abbia lasciato dietro di sĂŠ alcuna traccia che permetta di reperirlo, lâimpossibilitĂ della comunicazione dipende da sua grave colpa; la sentenza di fallimento può essere emessa con esenzione dallâobbligo (divenuto inesigibile) della previa convocazione, prevalendo sulle ragioni della diÂŹfesa (neutralizzate da un comportamento di malafede o non diligente del debitore) quelle di ordine pubblico cui si informa la procedura concorsuale.
Il connotato della âgravitĂ â della colpa, che ha reso difficile o addirittura impossibile la (tempestiva) reperibilitĂ , va postulato proprio nel rispetto delle centralitĂ emergenti dalla sentenza n. 141/1970 della Corte cost. cosĂŹ come sono state recepite dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimitĂ . Si può prescindere dalla suddetta convocazione, quando sia stato il debitore, con il suo comportamento, a porsi al di fuori dellâordinamento giuridico la cui tutela egli non può piĂš pretendere.
In altri termini, va ribadito il principio secondo cui lâesigenza di assicurare lâesercizio del diritto di difesa dellâimprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta lâobbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dallâart. 15 legge fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalitĂ dellâart. 140 c.p.c.) per provvedere alla notificazione dellâavviso di convocazione.
Tuttavia, per la compatibilitĂ tra tale diritto di difesa e lâesigenza di speditezza ed operativitĂ cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dallâadempimento di ulteriori formalitĂ , ancorchĂŠ normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilitĂ dellâimprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economicoÂť
Cassazione civile, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 32






