Cassazione penale, sez. V, 14 marzo 2008, n. 11623
La procedura di definizione alternativa del processo penale dinanzi al Giudice di Pace (art. 35 D. Lgs. n. 274 del 2000) con dichiarazione di estinzione del reato in conseguenza delle condotte riparatorie, allorché l’imputato dimostri di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato si instaura e si esaurisce allo stato degli atti.
Il giudice, pertanto, ha l’obbligo di sentire le parti, ma non di acquisire il consenso della persona offesa (a differenza di quanto previsto, ad es. all’art. 34, comma 3), dovendo decidere sulla base della contestazione, come cristallizzata nel capo di imputazione.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. V, 14 marzo 2008, n. 11623





