OSSERVA
Il GdP di Terni, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato NLP per intervenuta estinzione dei reati conseguente a condotte riparatorie D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, nei confronti di A.E. e D.B., imputate del reato di concorso in ingiuria in danno di D.C. e D. R., del reato di concorso in minacce in danno di M.A. I.; la sola D.b. del delitto di lesioni in danno di D.C. (guarite in giorni 5) e di D.R. (guarite in giorni 10).
Ricorre per Cassazione il difensore delle PP.CC. M., D. C. e R. e deduce: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, lett. A) e mancanza di motivazione, atteso che il GdP si è pronunziato sulla congruità della condotta riparatoria, omettendo di dichiarare la propria incompetenza per materia (essendo le lesioni in danno di D.R. guarite – come da certificato medico in possesso delle parti – in termine superiore a giorni 20). Invero la difesa della PC, alla udienza 12.4.2006, aveva eccepito detta incompetenza. Sul punto la motivazione della sentenza è assolutamente carente, 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 516 c.p.p. e ss., D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 e contraddittorietà della motivazione per contrasto con atti contenuti nel fascicolo, atteso che la congruità dell’offerta riparatoria veniva ritenuta senza tener conto dei certificati medici allegati alla querela e alle CC.TT. di parte. Le PP.CC. inoltre formulavano istanza per l’espletamento di perizia di ufficio. Lo stesso rappresentante di P.M. dava atto della erronea formulazione del capo di imputazione. È dunque evidente il vizio logico che accompagna il ragionamento del GdP, che non ha dato rilievo alla divergenza sostanziale tra contestazione e reale consistenza della condotta criminosa. In tal maniera egli ha violato il principio di correlazione tra contestazione e decisione.
Ha depositato (in data 7.2.2008) memoria il difensore delle imputate con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto:
a) detto ricorso è stato proposto ancor prima del deposito della motivazione, eppure con esso è stato dedotto vizio di motivazione;
b) la pretesa contraddizione tra sentenza e capo di imputazione non sussiste, atteso che tale capo non risulta essere stato modificato;
c) non è stato impugnato il capo della sentenza circa la congruità della condotta riparatoria, la quale comunque deve essere parametrata alla contestazione come recata nel capo di imputazione. In realtà, nel caso in esame, come si legge in sentenza, furono le stesse PP.OO. a dichiarare di essere guarite nei tempi riportati nel predetto capo di imputazione. Il GdP inoltre non avrebbe potuto far riferimento (come non ha fatto) a documenti non prodotti ex art. 431 c.p.p.; d) il P.M. non ha mai proceduto a modifica del capo di imputazione o a sua riformulazione; e) la parte interessata, lungi dal prospettare per tempo profili di incompetenza per materia, si è costituita PC, accettando in tal modo la formulazione di cui al capo di imputazione;
f) la documentazione che le PP.CC. avrebbero voluto far acquisire sarebbe stata introdotta, se effettivamente acquisita, al di fuori dello schema del contraddittorio. In ogni caso le statuizioni sulla competenza non possono essere oggetto di impugnazione ad opera della PC; g) la ammissibilità di nuovo addebiti può conseguire solo ad attività istruttoria; h) per quanto specificamente riguarda il ricorso della M., va osservato che la stessa no risulta costituita PC con riferimento al delitto di lesioni (ma a quello di minaccia) per cui non si comprende come mai ella sia stata coinvolta nella impugnativa delle altre PP.CC..
I ricorsi delle PP.CC. sono infondati e meritano rigetto. Le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del grado.
Invero, le PP.OO. proposero querela nei confronti delle attuali imputate, sostenendo di aver subito lesioni guarite nei termini di cui al capo di imputazione. Sulla base di tale imputazione, derivante – si ripete – da quanto le stesse PP.OO. avevano esposto e sostenuto, le imputate hanno tenuto le condotte riparatorie che il GdP ha ritenuto proporzionate alla gravità del danno e, dunque, adeguate a estinguere i reati.
Al proposito si deve osservare che la procedura (di definizione alternativa) D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 è procedura che si instaura e si esaurisce allo stato degli atti, di talchè il giudicante, che ha l’obbligo di sentire le parti, ma non di acquisire il consenso della PO (a differenza di quanto previsto, ad es. all’art. 34, comma 3), decide sulla base della contestazione, come cristallizzata nel capo di imputazione.
D’altronde, in una logica di “privatizzazione” della sanzione penale (logica non estranea all’impianto del testo normativo in esame), appare coerente la costruzione che vede la offerta riparatoria parametrata alla domanda risarcitoria, come manifestata dalla PO nell’atto che dà impulso del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.






