Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2013, n. 16829
âAi fini dellâestensione del fallimento del titolare dellâimpresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dellâeffettiva costituzione di una societĂ di fatto, attraverso lâesame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne allâimpresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del ânomenâ della societĂ o quanto meno lâesteriorizzazione del vincolo sociale, lâassunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine allâesistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco nĂŠ la qualificazione dei familiari come collaboratori dellâimpresa familiare, nĂŠ lâeventuale condivisione degli utili, trattandosi dâindicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla âaffectio societatisâ. (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2010, n. 14580).
Per poter considerare esistente una societĂ di fatto, agli effetti della responsabilitĂ delle persone e/o dellâente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante lâinesistenza dellâente, per il principio dellâapparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la societĂ esistesse.
Tuttavia, in caso di societĂ di fatto (che si assuma) intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che lâintervento del familiare possa essere motivato dalla âaffectio familiarisâ, sicchĂŠ, di regola, non è di per sĂŠ sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dellâimpresa da parte del congiunto dellâimprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietĂ familiare (Cass. civ., sez. I, 26 luglio 1996, n. 6770).
A tali principi â che il Collegio ribadisce e fa propri â si è correttamente attenuta la corte di merito nellâevidenziare che, oltre alla cointestazione di tre conti correnti affidati, utilizzati per lâesercizio dellâimpresa; alla prestazione sistematica di fideiussioni a garanzia delle esposizioni dei soli conti intestati al D.L.; alla comproprietĂ della maggior parte degli immobili utilizzati nellâesercizio dellâimpresa; alla costituzione di ipoteca volontaria a favore di banche creditrici e alla collaborazione prestata dalla I. alla gestione dellâimpresa, sussisteva, nella concreta fattispecie, lâesteriorizzazione del vincoloâ.
Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2013, n. 16829






