Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9865

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata l’11 febbraio 2008, la Corte d’Appello di Milano, pronunciando nel giudizio di revocazione proposto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, da O. C.L., con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003, nei confronti di P.C., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 641 del 6 marzo 1998 (con la quale il primo era stato condannato a risarcire i danni provocati al secondo per diffamazione a mezzo stampa), ha dichiarato inammissibili le domande ed ha condannato l’attore in revocazione al pagamento delle spese processuali.
La domanda di revocazione era stata presentata, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, “sulla base della copiosa documentazione esaminata dal Tribunale di Milano nell’ambito del processo che ha visto P.C. condannato per i delitti di corruzione in atti giudiziari, conclusosi con sentenza n. 4688/03 del 29.4.03, depositata nel luglio 2003, che l’attore afferma essere pubblicamente consultabile...” e citata nella motivazione della sentenza penale e che, secondo l’attore in revocazione, non era disponibile quando era in corso il processo di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa, ma lo era diventata dopo la pubblicazione della sentenza penale; soltanto quest’ultima sentenza era stata prodotta nel giudizio di revocazione.
Il convenuto in revocazione si era costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità dell’azione e, comunque, la sua infondatezza, concludendo per il rigetto della richiesta di revocazione e la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, oltre che alle spese di lite.
1.1.- Nel corso del giudizio, l’attore, con note depositate alla prima udienza, in data 16 dicembre 2003, aveva dedotto l’ulteriore circostanza, costituita dal fatto che egli era parlamentare europeo al momento dell’intervista rilasciata al quotidiano “ (OMISSIS)” ritenuta diffamatoria (nella quale si era riferito all’on.le P. come referente della mafia in Sicilia) e che, godendo i parlamentari europei, durante il loro mandato, non solo di immunità, ma anche di insindacabilità per i voti ed i giudizi espressi, con conseguente irresponsabilità civile e penale, da ciò sarebbe derivata la carenza di giurisdizione del giudice nazionale che avrebbe comportato la nullità assoluta sia del processo che della sentenza oggetto di impugnazione per revocazione.
Il convenuto aveva eccepito l’irritualità dello scritto difensivo.

2.- La Corte d’Appello ha ritenuto che le circostanze esposte nelle note da ultimo richiamate fossero inammissibili nel giudizio di revocazione sia perché questo strumento di impugnazione è del tutto eccezionale e limitato ad ipotesi tassative e insuscettibili di estensione analogica, sia perché i motivi di revocazione devono essere specificati nell’atto introduttivo e non possono essere integrati o modificati in corso di causa.
Quanto al motivo di revocazione ritualmente introdotto dall’attore, la Corte d’Appello ha reputato che questi avesse omesso di indicare e, poi, anche di produrre i documenti posti a fondamento dell’istanza di revocazione e che questa omissione non potesse essere colmata mediante il rinvio, “irrituale e soprattutto generico” alla sentenza del Tribunale penale di Milano del luglio 2003, ovvero al portale web del sito del quotidiano “(OMISSIS)”, indicato dallo stesso O., non competendo alla Corte “il compito di individuare, selezionare e reperire i documenti “decisivi” di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, compito che costituisce, invece, onere preciso di chi agisce in revocazione”. E ciò anche allo scopo di controllare la tempestività dell’azione proposta, quanto alla precisa data di rinvenimento dei documenti.

3.- Avverso la sentenza O.L. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
P.C. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente poiché entrambi riguardano la dichiarazione, da parte della Corte territoriale, dell’inammissibilità del motivo proposto con le note depositate in corso di causa. Col primo si lamenta la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3 e l’omessa considerazione di un fatto decisivo per la decisione della controversia e difetto di motivazione per contraddittorietà.
Il ricorrente non contesta di aver posto il “motivo aggiuntivo” in un atto diverso da quello introduttivo del giudizio, ma, prendendo le mosse dalla distinzione tra il concetto di nullità e quello di inesistenza della sentenza, assume che la sentenza impugnata per revocazione si sarebbe dovuta qualificare come affetta dal vizio di inesistenza e che questo vizio ne avrebbe impedito il passaggio in giudicato e quindi si sarebbe potuto fare valere in qualunque stato e grado del processo.
L’inesistenza sarebbe conseguita al fatto che, poiché il Regolamento del Parlamento Europeo non consente che un deputato europeo sia perseguito o sottoposto a processo per le opinioni o i giudizi espressi, il divieto costituirebbe una vera e propria “interdizione” per il giudice nazionale a qualsiasi pronuncia e quindi una vera e propria carenza di giurisdizione del giudice nazionale.
La sentenza sarebbe stata perciò radicalmente nulla ed il relativo regime giuridico sarebbe quello delineato dall’art. 161 cod. proc. civ., per la sentenza resa a non iudice, che comporta la rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del processo ed anche nel processo di opposizione all’esecuzione perché una “sentenza inesistente” non è idonea a produrre cosa giudicata.
La Corte d’Appello avrebbe confuso i concetti di inesistenza e di nullità della sentenza.

1.1.- Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, sotto altro profilo, nonché la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 1.
Il ricorrente sostiene che, nel dedurre l’inesistenza della sentenza a fondamento della propria azione, egli avrebbe mutato la domanda originaria: “non più revocazione della sentenza, ma declaratoria della sua inesistenza, con tutte le conseguenze del caso”. La Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto di tale modificazione e qualificare diversamente la domanda, in base al principio di cui all’art. 113 cod. proc. civ., comma 1, mentre avrebbe errato nel ritenere la stessa tardiva e nell’omettere il procedimento logico- giuridico che la legge richiedeva.

2.- I motivi sono infondati.
Il ricorso richiama correttamente un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire: la c.d. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato, nonché, in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo (actio nullitatis), ovvero con un’eccezione (exceptio nullitatis) ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 10784/99, nonché n. 12291/01, n. 26040/05, 27428/09, n. 30067/11).
Esso tuttavia non consente di addivenire alle conclusioni pretese dal ricorrente: Né quanto all’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione della sentenza che si assuma affetta da inesistenza o nullità radicale; Né quanto alla proponibilità di una vera e propria actio nullitatis in pendenza e nell’ambito del giudizio di revocazione instaurato per uno dei motivi di cui all’art. 395 cod. proc. civ..
Quanto al primo profilo, va sottolineato che la revocazione è un’impugnazione straordinaria a critica vincolata. Così come ritenuto correttamente dalla Corte d’Appello, i motivi di revocazione sono specifici, tassativi ed insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. S.U. n. 16402/07).
La fattispecie dell’inesistenza della sentenza non è riconducibile a nessuno dei motivi contemplati dall’art. 395 ai nn. da 1) a 6), atteso che questi presuppongono tutti una sentenza riconoscibile come atto processuale di questo tipo, idonea a definire irrevocabilmente un giudizio, per non essere stata tempestivamente impugnata con i mezzi ordinari.
L’accertamento dell’inesistenza della sentenza, in ipotesi pronunziata in carenza di potere, non può costituire oggetto del giudizio di revocazione, così come l’accertamento relativo al caso tipizzato di inesistenza, dato dalla mancanza di sottoscrizione del giudice ex art. 161 cod. proc. civ., comma 2.
Questa conclusione, oltre ad essere imposta dalla previsione normativa delle ipotesi di revocazione, è coerente con la succitata giurisprudenza di questa Corte concernente i rimedi esperibili in caso di ritenuta inesistenza della sentenza civile.
Ed, invero, come già rilevato (in specie, nel citato precedente di cui a Cass. n. 10784/99), l’alternativa all’actio nullitatis, è fornita dalle impugnazioni ordinarie in forza delle regole desumibili dal combinato disposto dell’art. 161 cod. proc. civ., comma 2 e art. 354 cod. proc. civ., comma 1. Questa combinazione normativa, nel prevedere la conversione o l’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, eccettua l’ipotesi della sentenza inesistente per mancanza della sottoscrizione del giudice soltanto al fine di imporre, per la sentenza viziata così gravemente, la rimessione al primo giudice, dopo la dichiarazione di nullità. Si tratta quindi di un’azione di nullità esperita per il tramite dell’impugnazione, sicché, quando l’impugnazione ordinaria sia stata tempestivamente proposta finisce per sostituirsi all’actio nullitatis, proprio in forza delle richiamate disposizioni di legge.
Sebbene la dottrina sia divisa sulla possibilità di estendere queste ultime oltre l’ipotesi testualmente prevista della sentenza non sottoscritta, si intende qui confermare l’orientamento, pressochè univoco, di questa Corte nel senso di ritenere che l’ipotesi espressamente prevista sia soltanto paradigmatica e che perciò la disciplina di cui si è appena detto sia applicabile anche ad altre, non meno gravi, ipotesi di inesistenza, come quella della sentenza emessa in carenza di potere (cfr., oltre a Cass. n. 10784/99 cit., già Cass. n. 1366/85, n. 1528/92, n. 9/97).
Se il fondamento normativo è individuato nelle norme appena citate, la ratio di esse, e dell’interpretazione da ultimo preferita, è chiaramente individuabile nel rispetto del principio di economia processuale, che impone di avvalersi del percorso giudiziario più rapido, quale è quello dell’impugnazione ordinaria, purché tempestivamente proposta.
Quest’ultima ratio viene meno quando si sia oramai al di fuori della possibilità di proporre un’impugnazione tempestiva nello stesso processo.
E tuttavia, è riconosciuta, anche in tale eventualità, un’alternativa all’actio nullitatis, che è data dall’opposizione all’esecuzione, per l’evidente ragione di tutela del destinatario di un’azione esecutiva basata su una sentenza che, pur se giuridicamente inesistente, è tuttavia potenzialmente produttiva di effetti, tanto da poter essere invocata come titolo esecutivo. D’altronde, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è il rimedio tipicamente riconosciuto dall’ordinamento per far accertare che il creditore non ha diritto di agire in executivis per la mancanza/inesistenza del titolo esecutivo. Pertanto, non si tratta di una deroga al sistema delle impugnazioni ordinarie, Né all’alternativa sopra enunciata tra queste ultime e l’azione di accertamento negativo dell’inesistenza (actio nullitatis).
Ad analoghe ragioni di tutela assolve l’exceptio nullitatis, qualora la sentenza che si assume inesistente sia posta a fondamento di un’azione esperita in un giudizio ordinario, per il quale l’iniziativa sia stata presa dalla parte favorita dal provvedimento reputato abnorme.
Non vi è invece alcuna ragione Né normativa Né di sistema per individuare, quale ulteriore alternativa all’actio nullitatis della sentenza reputata inesistente, il rimedio della revocazione.
Quanto al rispetto del principio di economia processuale, non può non rilevarsi che, fatto inutilmente decorrere il termine per l’impugnazione ordinaria, che avrebbe consentito alla parte destinataria di una sentenza reputata inesistente di far accertare siffatto vizio, questa avrà l’onere di agire con un nuovo ed autonomo processo di accertamento della nullità, dovendo imputare a sè stessa la mancata rimozione del provvedimento in termini ordinaro, comunque più brevi.
Ma, soprattutto, escluso, come detto, che l’art. 395 cod. proc. civ., preveda ipotesi alle quali possa essere ricondotta quella in esame, va altresì escluso che possano valere per il rimedio straordinario le norme dettate dal legislatore per l’impugnazione ordinaria (specificamente i menzionati artt. 161 e 354 cod. proc. civ.), sicché la pretesa del ricorrente risulta del tutto priva di addentellati normativi.
In conclusione va affermato il principio per il quale il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 cod. proc. civ., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione del vizio di inesistenza o nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte, ovvero con un’autonoma azione di accertamento negativo (“actio nullitatis”).

2.1.- Se non è ammissibile agire in revocazione al fine di far valere l’inesistenza della sentenza impugnata, a maggior ragione deve escludersi che sia possibile esperire nel corso del giudizio di revocazione l’actio nullitatis diretta a far accertare la nullità radicale della sentenza già impugnata ex art. 395 cod. proc. civ..
Si tratta infatti di mutatio libelli - come peraltro riconosce anche il ricorrente.
Orbene, la proposizione di motivi nuovi in corso di causa non è consentita nel caso si tratti di uno dei motivi previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 4504/89, citata anche dalla Corte d’Appello, nonché Cass. n. 14449/10). Essa va altresì reputata inammissibile quando diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata. Anche in tale eventualità si introdurrebbe nel giudizio d’impugnazione un thema decidendum nuovo e la necessità di nuovi accertamenti di fatto, del tutto incompatibili con la disciplina del giudizio di revocazione.
L’accertamento della nullità radicale della sentenza, esulando dai motivi di revocazione, presuppone l’esperimento di un ordinario giudizio di cognizione, disciplinato dalle regole di cui all’art. 163 cod. proc. civ. e seg.. Come rilevato anche nel controricorso, diverse ed incompatibili con un accertamento da effettuarsi ex novo sono le regole del giudizio di revocazione che, essendo a carattere impugnatorio, va proposto con le forme ed al giudice previsti dall’art. 399 cod. proc. civ.; è svolto col peculiare procedimento di cui all’art. 400 cod. proc. civ.; è concluso con la sentenza di cui all’art. 402 cod. proc. civ. e questa è, a sua volta, assoggettata ad uno speciale regime impugnatorio, come delineato dall’art. 403 cod. proc. civ..
In conclusione, in - tema di impugnazione per revocazione, l’art. 398 cod. proc. civ., comma 2, nell’imporre che la citazione introduttiva del giudizio indichi, a pena di inammissibilità, il motivo che la sorregge, preclude che nel corso del giudizio sia avanzata un’autonoma azione di accertamento della nullità della sentenza, atteso che ne verrebbe stravolto l’originario ambito della controversia, con l’introduzione di un thema decidendum nuovo ed incompatibile con le regole del giudizio di revocazione.
Non merita quindi censure la declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza impugnata.

2.2. - Peraltro, giova evidenziare che sentenza inesistente o radicalmente nulla, che dir si voglia, perché emessa in carenza di potere si ha quando colui che l’ha pronunciata sia del tutto privo di potere giurisdizionale ovvero il provvedimento si presenti come abnorme per non essere riconoscibile come atto giudiziario qualificabile come sentenza.
Questa situazione non appare affatto ravvisabile nel caso di specie, in cui la sentenza oggetto della domanda di revocazione è giunta a regolare conclusione di giudizio civile risarcitorio svoltosi nei tre gradi dinanzi a giudice competente.
Quanto al richiamo che il ricorrente fa al Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell’Unione Europea, va preliminarmente chiarito l’equivoco che traspare dalla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. Il Protocollo adottato l’8 aprile 1965 e pubblicato sulla G.U. del 1967, oggi costituisce l’allegato 7 al Trattato dell’Unione Europea nella versione consolidata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 ottobre 2012:
l’attuale art. 8 corrisponde, in tutto e per tutto, al precedente art. 9, così come l’attuale art. 9 corrisponde al precedente art. 10 (essendo stata modificata soltanto la numerazione). Conseguentemente, alla stregua della giurisprudenza interna (cfr. Cass. n. 7734/07 e n. 6447/07, nonché n. 25813/09 e n. 25814/09), nonché di quella della Corte di Giustizia (cfr. le sentenze del 21 ottobre 2008, nei giudizi riuniti C - 200/2007 e C - 201/2007, e del 6 settembre 2011, nel giudizio C - 163/2010), relativa alla previsione degli originari artt. 9 e 10 del Protocollo (ovvero degli attuali artt. 8 e 9), in relazione a quanto disposto dall’art. 6 del regolamento interno del Parlamento Europeo, va escluso che le norme richiamate in ricorso diano luogo ad un’ipotesi di carenza di potere giurisdizionale in capo al giudice nazionale. Il sistema, volto a garantire al parlamentare europeo il privilegio, di non essere perseguito per le opinioni espresse, presuppone che lo stesso deputato presenti al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, non essendo il giudice nazionale obbligato ad attivarsi nel caso di inerzia dell’interessato; e, comunque, una volta che il Parlamento abbia espresso il relativo parere, anche nel caso in cui vi sia stata una decisione di difesa dell’immunità, è demandato al giudice nazionale di valutare se il deputato ne abbia diritto nel caso concreto: si tratta infatti di parere non vincolante nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, pur in presenza dell’obbligo di leale collaborazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali.
Sebbene non sia necessario ai fini della decisione sul ricorso - in ragione di quanto detto sopra ai punti 2. e 2.1. - approfondire il funzionamento del sistema appena sinteticamente riassunto, è del tutto palese che si tratti di garanzia addirittura meno stringente di quella assicurata dall’art. 68 Cost., ai parlamentari italiani e che comunque non priva affatto il giudice nazionale del suo potere giurisdizionale, ma gli attribuisce dei compiti di verifica ulteriore in caso di adozione da parte del Parlamento europeo di una decisione di difesa dell’immunità.
Ne segue che, al pari dell’immunità riconosciuta ai membri del Parlamento nazionale (cfr. Cass. n. 6325/10 e n. 20285/11, tra le altre), essa, ove ritenuta sussistente dal giudice nazionale, funziona come causa personale di esclusione della responsabilità civile, la cui valutazione - peraltro subordinata, come detto, all’iniziativa dello stesso parlamentare - inerisce ai limiti interni alla giurisdizione esercitata dal singolo giudice (cfr. Cass. S.U. n. 5756/12, quanto ai rapporti tra giurisdizione ordinaria e speciale in riferimento all’immunità di diritto interno) e, se erronea, da luogo ad un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 5756/12 cit.) che va fatto valere nello stesso processo nel quale si assume che sia stato commesso. La sentenza che eventualmente sia incorsa in un errore di valutazione siffatto è idonea a passare in giudicato, ove il vizio non sia stato rilevato nelle fasi di impugnazione ordinaria.
Dal momento che non risulta affatto che l’attore in revocazione O.L. avesse adito, ai sensi del regolamento interno, il Parlamento europeo all’epoca di svolgimento del giudizio risarcitorio, e comunque dal momento che la causa di esclusione della responsabilità per immunità parlamentare avrebbe potuto essere fatta valere soltanto in quel giudizio, non può che ribadirsi il principio per il quale il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 cod. proc. civ., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte (Cass. S.U. n. 16402/07). In particolare, è inammissibile, in sede di revocazione di sentenza conclusiva di giudizio risarcitorio civile intentato nei confronti di un deputato europeo per le opinioni espresse, la censura fondata sulla violazione, per mancata applicazione, degli artt. 8 e 9 (già 9 e 10) del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell’Unione Europea per non essere stata valutata l’applicabilità in concreto dell’immunità di parlamentare europeo, in quanto si tratta di una causa personale di esclusione della responsabilità civile, la cui mancata valutazione, sussistendone i presupposti - ed in specie, l’adozione da parte del Parlamento europeo, sulla base del proprio regolamento interno, di una decisione di difesa dell’immunità, su istanza del parlamentare- costituisce error in procedendo, deducibile soltanto con l’ordinaria impugnazione.
In conclusione i primi due motivi di ricorso vanno rigettati.

3.- Col terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3 e l’omessa considerazione di un fatto decisivo per la decisione della controversia e difetto di motivazione e contraddittorietà, per non avere la Corte d’Appello considerato che le fonti documentali dalle quali il Tribunale penale aveva tratto la conclusione che il P. avesse corrotto esponenti della magistratura erano precluse all’attore in revocazione e che questi, perciò, non aveva potuto allora che produrre la sentenza, nella quale peraltro gli elementi che avevano fondato il convincimento dei giudici sarebbero stati “doviziosamente esposti”. La sentenza penale, secondo il ricorrente, avrebbe accertato dei fatti sulla base dei quali si sarebbe potuta ritenere fondata e comunque non diffamatoria l’opinione espressa dall’ O. nel corso dell’intervista al (OMISSIS), per la quale era stato condannato al risarcimento dei danni in favore del P.. A detta del ricorrente, i nuovi fatti e i documenti richiesti per l’esperimento dell’azione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., sarebbero stati tutti contenuti nella sentenza prodotta nel giudizio di revocazione, “o direttamente (convincimento del giudice di Milano) o per relationem (i documenti che avevano contribuito alla formazione di tale convincimento)”.
Quindi avrebbe errato la Corte d’Appello nel non essere entrata nel merito dell’esame di quei fatti e quei documenti e nell’aver omesso di prendere in considerazione “un fatto decisivo” che sarebbe risultato dalla sentenza penale prodotta in giudizio, vale a dire l’inesistenza della lesione dell’onorabilità del diffamato, che aveva costituito il presupposto essenziale per la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione.

4.- Il motivo è infondato.
La disposizione dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, individua quale presupposto della revocazione il ritrovamento, dopo la sentenza, di “uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.
La lettera della legge è chiara nel presupporre che si tratti di documenti che preesistevano alla sentenza della cui revocazione si tratta e che soltanto il loro ritrovamento sia successivo alla sentenza stessa. D’altronde, lo stesso impedimento alla produzione nel giudizio concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell’avversario, in tanto si spiega in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette. Ciò che rileva è il documento, considerato nella sua materialità, non il fatto da esso rappresentato: pertanto, non consente la revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, l’esistenza di un documento formatosi dopo la sentenza, anche se il fatto in esso rappresentato fosse preesistente ed, in sè, decisivo.
L’interpretazione data da questa Corte è stata, d’altronde, sempre improntata al principio, che qui non può che essere ribadito, per il quale “il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., comma 3, è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata” (così, Cass. S.U. n. 16402/07, ma cfr. anche Cass. n. 10232/10 e Cass. n. 29385/11) e ciò “tenendo conto dell’uso dell’espressione sono stati trovati contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine recupero adottato nei successivi artt. 396 e 398, ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento” (Cass. n. 4610/96, nonché Cass. n. 8859/96).

4.1.- Pertanto, privi di pregio sono gli argomenti del ricorrente che presuppongono che il documento decisivo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, sia la sentenza del Tribunale penale di Milano, in data 29 aprile 2003, depositata con motivazione nel luglio 2003, di condanna di P.C. alla pena di undici anni di reclusione per delitti di corruzione in atti giudiziari commessi in relazione ai processi (OMISSIS). Poiché la sentenza della cui revocazione si tratta è stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano il 6 marzo 1998 ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5826 del 2001 (con cui è stato rigettato il ricorso di O.), la sentenza penale sopravvenuta, in sè considerata, non costituisce documento decisivo ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, Né quanto ai fatti accertati Né quanto al convincimento del giudice.
In conclusione, rispondendo al quesito di diritto formulato dal ricorrente ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata: 11 febbraio 2008), va affermato che poiché il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., comma 3 è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata, non costituisce documento idoneo allo scopo la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti accertati siano preesistenti alla decisione.

5.- Assume il ricorrente che, comunque, nella sentenza vi sarebbe stata l’indicazione dei documenti che avevano contribuito alla formazione di detto convincimento del giudice penale e che questi documenti, cui la sentenza si sarebbe riferita per relationem, in quanto preesistenti anche al giudizio civile concluso con la sentenza da revocare, ma “rigorosamente inaccessibili” all’epoca in cui questo veniva celebrato, avrebbero dovuto essere considerati dalla Corte d’Appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 cod. civ., n. 3, quanto meno entrando nel merito del profilo riguardante la loro decisività.
La sentenza impugnata ha rilevato l’inammissibilità del corrispondente motivo di revocazione sia per non avere l’attore specificamente indicato nell’atto di citazione per revocazione i documenti e la data di scoperta di ciascuno di questi, sia per non avere prodotto in giudizio i documenti stessi e non avere indicato Né fornito la prova delle ragioni della mancata produzione nel giudizio risarcitorio, nonché della loro preesistenza rispetto alla sentenza da revocare.

5.1.- La decisione è conforme a diritto.
L’art. 398 cod. proc. civ., impone all’attore in revocazione di indicare, a pena di inammissibilità, nell’atto di citazione “il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti...” di cui all’art. 395, n. 3, nonché “... del giorno della scoperta ... o del recupero dei documenti”.
La norma, nel richiedere l’indicazione delle prove relative al ritrovamento di documenti decisivi ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3, presuppone che questi documenti siano indicati specificamente, con la menzione di dati che ne consentano l’individuazione certa (data di formazione del documento, provenienza e/o contenuto od oggetto etc.), e, come detto sopra, che si tratti di documenti formati prima della pronuncia della sentenza della cui revocazione si tratta. Inoltre, prescrive che sia indicata la data del ritrovamento o della scoperta con la prova sia di questo evento che delle ragioni per le quali l’attore in revocazione non ne aveva la disponibilità all’epoca del giudizio concluso con la sentenza da revocare, nonché della riconducibilità di tali ragioni alla forza maggiore o al fatto dell’avversario.
Ciascuno degli elementi dei quali la norma impone l’indicazione deve risultare ab initio in citazione e costituisce thema probandum, perché il giudizio rescindente è soggetto, non solo a condizioni rigorosamente prefissate dal legislatore, ma anche ad un termine perentorio, la cui esistenza e decorrenza è necessario, per legge ed a pena di inammissibilità, conoscere sin dall’atto di citazione; la sanzione di inammissibilità non ammette sanatorie, quali l’integrazione dell’atto di citazione con successivi scritti difensivi, Né l’intervento officioso del giudice che finirebbe per risolversi in una non consentita relevatio ab onere probandi della parte (così Cass. n. 11451/11, ma cfr. già Cass. n. 11947/99, n. 2287/05).

5.2.- Il generico rinvio, che la stessa parte ricorrente assume di avere fatto, a tutti i documenti posti a fondamento della sentenza penale e quindi utilizzati da quel giudice per pervenire alla condanna dell’imputato, non è certo idoneo ad assolvere, intanto, l’onere di indicazione analitica posto dalla norma su richiamata.
La Corte d’Appello ha rilevato che quella sentenza non contiene la precisa menzione di uno o più documenti ovvero dati sufficienti a ricavare l’esatta cognizione del contenuto di uno o più di questi documenti desumibile immediatamente dalla motivazione, sia per il tenore di questa sia per la vastità del materiale probatorio acquisito in sede penale (secondo la sentenza, “composto da decine di migliaia di atti quali deposizioni testimoniali, documentazione bancaria, trascrizioni di intercettazioni, risultanze di rogatorie internazionali e altro, documentazione vagliata, come lo stesso attore afferma, in una ponderosa sentenza di oltre 300 pagine”). Il ricorrente non ha affatto censurato questo accertamento fattuale, ma si è limitato a sostenere che il sostrato documentale del convincimento del giudice penale sarebbe stato ricavabile dalla motivazione della sentenza per relationem: ciò, che sta a significare che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto il giudice della revocazione individuare, mediante la lettura della motivazione della sentenza penale, uno per uno i documenti che quel giudice aveva utilizzato per pervenire alla decisione di condanna; ma non solo: avrebbe dovuto anche reperire questi documenti all’interno della produzione documentale di quel processo (dovendosi peraltro escludere che la parte ne abbia in alcun modo indicato l’ubicazione) ed avrebbe dovuto selezionare quelli “decisivi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 3.
Per di più, si evince dalla sentenza impugnata - senza che sul punto vi sia contestazione da parte ricorrente, essendovi anzi conferma nel controricorso - che la “copiosa documentazione in questione” non venne prodotta Né integralmente Né in parte nel giudizio di revocazione, essendo rimasto perciò inadempiuto non solo l’onere di allegazione - già richiesto a pena di inammissibilità - ma addirittura l’onere della prova, quanto alla produzione documentale, in sè considerata.

5.3.- A tutto quanto sin qui detto si aggiunga che - a prescindere dal profilo di inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per non avere questo riportato, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, il contenuto dell’atto di citazione in revocazione su cui il ricorso è fondato - la Corte d’Appello ha rilevato che l’atto introduttivo del giudizio di revocazione non conteneva neanche l’indicazione delle prove concernenti la data di ritrovamento dei documenti, nonché, conseguentemente, l’indicazione delle ragioni dell’impossibilità della loro produzione nel pregresso giudizio civile.
Il ricorrente non contesta, in sè, siffatto rilievo del giudice di merito - che trova riscontro nel controricorso - ma vorrebbe superarlo avvalendosi dell’argomento difensivo fondato sul fatto, già esposto alla Corte territoriale, che la documentazione richiamata, in quanto acquisita in sede penale, sarebbe stata indisponibile prima della pronuncia della sentenza di condanna in quella sede.
Si tratta di fatto soltanto affermato dal ricorrente, il quale invece avrebbe avuto l’onere non solo di provare la circostanza ma di indicare la prova relativa già con l’atto di citazione. Né quest’onere può reputarsi assolto per essere incontestato che si trattasse di materiale probatorio utilizzato in un processo penale e che questo fosse stato celebrato a carico di P.C. in epoca successiva alla conclusione del giudizio civile risarcitorio.
Ancora una volta, il rigore che connota l’onere di allegazione e di prova dei presupposti della revocazione, alla stregua del disposto degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ., avrebbe imposto quanto meno l’indicazione dei documenti cui l’attore in revocazione intendeva riferirsi nonché le modalità ed i tempi della loro formazione od acquisizione in sede penale, dovendosi assicurare al giudice della revocazione la possibilità di controllare la veridicità dell’assunto dell’attore circa la mancanza di disponibilità dei documenti o comunque circa la non conoscibilità del loro contenuto perché coperti dal segreto istruttorio penale, costituente causa di forza maggiore.
Il mancato rispetto delle previsioni di legge anche sotto il profilo da ultimo esaminato non può che dare conferma della correttezza della statuizione di inammissibilità della revocazione di cui alla sentenza impugnata.
Va perciò rigettato anche il terzo motivo di ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo complessivo di Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014.