Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2020, n. 9387
Non può essere vietato al singolo condominio il distacco dallâimpianto centralizzato di riscaldamento, in tal caso il condomino è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso
Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può, derogare alle disposizioni richiamate dallâart. 1138 c.c., comma 4 e non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.
La clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti âin radiceâ al condomino di rinunciare allâutilizzo dellâimpianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unitĂ immobiliare dallâimpianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento (Cassazione civile sez. II, 02/11/2018, n. 28051; Cassazione civile sez. II, 12/05/2017, n. 11970; Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, n. 19893).
Le condizioni per il distacco dallâimpianto centralizzato, vanno quindi ravvisate, secondo lâorientamento consolidato della Suprem Corte, nellâassenza di pregiudizio al funzionamento dellâimpianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nellâart. 1123 c.c., comma 2, dallâobbligo di sostenere le spese per lâuso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dellâimpianto stesso.
Inoltre, lâordinamento ha mostrato di privilegiare un favor per il distacco dallâimpianto centralizzato, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico e, nei nuovi edifici, ha previsto lâesclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali.
Non trascurabile è il richiamo alle previsioni di cui alla Legge n. 10 del 1991, art. 26 (che al comma 5, prevede che âPer le innovazioni relative allâadozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, lâassemblea di condominio Delibera con le maggioranze previste dallâart. 1120 c.c., comma 2â) nonchĂŠ della Legge n. 102/2014, in attuazione della direttiva CEE 2012/27/UE in materia di contabilizzatori individuali, che impongono la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unitĂ immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (art. 9, comma 5). Emerge da tale quadro normativo lâintento del legislatore di correlare il pagamento delle spese di riscaldamento allâeffettivo consumo.
Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2020, n. 9387






