Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 2019, n. 32441
Il diritto al distacco dallâimpianto di riscaldamento centralizzato non può essere limitato dal regolamento condominiale
Ai sensi dellâart. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dallâimpianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco (ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970).
Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per lâuso del servizio centralizzato, poichĂŠ il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dallâart. 1123 cod. civ. è derogabile.
Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente allâentrata in vigore dellâart. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide, e non potrebbe essere altrimenti, sullâefficacia della clausola contrattuale, che viene meno.
Art. 1118 Codice Civile
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dellâunitĂ immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi allâobbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione dâuso della propria unitĂ immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare allâutilizzo dellâimpianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dellâimpianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 2019, n. 32441






