Cassazione civile, sez. II, 9 settembre 2008, n. 23345
ÂŤin tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene allâacquirente, e pertanto soltanto questâultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è piĂš legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi allâanno in corso e a quello precedente, ai sensi dellâart. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso lâacquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietĂ , si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9/1990).
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualitĂ di condomino può trovare applicazione lâart. 63 disp. att. c.p.c., comma 1, (âper la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea lâamministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizioneâ)Âť. [formulazione anteriore alla l.220/2012]
La sentenza, ancorchĂŠ non sia espressamente richiamato, applica un principio di diritto giĂ affermato dalle sezioni unite nella pronuncia n. 5035 del 2002 per cui ÂŤin caso di azione giudiziale dellâamministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unitĂ immobiliare di proprietĂ esclusiva è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unitĂ e non anche chi possa apparire tale â come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della proprietĂ (non comunicato allâamministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario â , difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per lâoperativitĂ del principio dellâapparenza del dirittoÂť.
Art .63 Disp. Att.ne Codice Civile.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea, lâamministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo lâescussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, lâamministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi allâanno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unitĂ immobiliari resta obbligato solidalmente con lâavente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa allâamministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.(1) Articolo sostituito dallâart. 18, l. 11 dicembre 2012, n. 220.
Il testo precedente recitava:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea , lâamministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi allâanno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, lâamministratore, se il regolamento di condominio ne contiene lâautorizzazione, può sospendere al condomino moroso lâutilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separatoÂť. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
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Cassazione civile, sez. II, 9 settembre 2008, n. 23345






