Corte costituzionale, ordinanza 5 dicembre 2007, n. 420

Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2005), nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non sono registrati, pur ricorrendo i presupposti per effettuare tale registrazione, per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, perché, subordinando il rapporto civilistico all’adempimento di un onere, quale è la registrazione, che ha finalità esclusivamente fiscali, condizionerebbe all’adempimento di tale onere l’esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio.
In particolare è stata evidenziata la irragionevolezza della norma censurata, in quanto la previsione della sanzione della nullità, collegata alla violazione di incombenti di natura fiscale, determinerebbe la caducazione del contratto per effetto dell’omissione di un adempimento di natura tributaria imposto ad entrambe le parti, successivo alla formazione del sinallagma contrattuale e affidato alla competenza di un organo amministrativo estraneo alla negoziazione.

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della censura relativa all’art. 24 Cost. per l’inconferenza del parametro costituzionale invocato, rilevando come nell’ordinanza di remissione non sia stato specificato sotto quale profilo la disposizione costituzionale risulterebbe violata stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale, limitandosi a sancire una nullità non prevista dal Codice Civile.
Viene quindi confermata la tesi della difesa erariale, secondo la quale tale norma non introduce ostacoli al ricorso alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.

Corte costituzionale, ordinanza 5 dicembre 2007, n. 420