Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2015, n. 23669
Se il contraente è identificabile nel contratto la sigla equivale alla firma per esteso.
Nessuna norma o principio di diritto abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppur illeggibile, perché apposta in calce per sigla e non per esteso, quando dal contratto si possa desumere l’identificabilità di colui che ha sottoscritto l’atto e la produzione della scrittura in giudizio, senza la sua preventiva revoca, la rende efficace sul piano sostanziale e probatorio.
La produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta (ma lo stesso può essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (Cass. n. 13103 del 23/12/1995 e Cass. n 11409 del 16/05/2006).
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Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2015, n. 23669


