Cassazione civile, sez. lavoro, 19 maggio 2016, n. 10356
In tema di contestazioni disciplinari al lavoratore la regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati.
La fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sĂŹ che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui.
Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione prevenendone una maggiore gravitĂ negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile.
Ne consegue che un lasso di tempo di oltre un anno può essere ritenuto legittimo, laddove la piena conoscenza dellâaddebito da contestare disciplinarmente si raggiunga allâesito di lunghe e complesse indagini ispettive interne.
Cassazione civile, sez. lavoro, 19 maggio 2016, n. 10356






