Cassazione civile, sez. lavoro, 7 luglio 2022, n. 21609

Godimento delle ferie: grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che il lavoratore sia stato messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite

Nella sentenza CGUE del 6 novembre 2018, causa C-684/16, Max Planck, si afferma (paragrafi 45 e 46) che: il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (...). Ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”.

È dunque onere del datore di lavoro provare di aver garantito e messo a disposizione dei lavoratori tempi di riposo in modo adeguato e compatibile per qualità e quantità con le previsioni del CCNL.
Con riguardo gli oneri probatori che gravano a carico del lavoratore e del datore di lavoro, Cass. n. 3476 del 2020, nel richiamare la sentenza CGUE Bauer, ha già affermato che “la mancata indicazione da parte dei lavoratori dei periodi di ferie (e non il rifiuto di fruire delle ferie come eventualmente formalmente disposte dall’Amministrazione, di cui, non vi è menzione) [...], non esclude la responsabilità del datore di lavoro, atteso che in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione”.

Viene inoltre richiamata la sentenza n. 3170 del 2022 nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-684/16, laddove è stato ribadito che grava sul datore di lavoro l’onere di “dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.

Cassazione civile, sez. lavoro, 7 luglio 2022, n. 21609