Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2018, n. 29690
La consulenza tecnica dâufficio è soggetta a nullitĂ relativa se la bozza non è stata preventivamente inviata alle parti.
La consulenza tecnica dâufficio è soggetta a nullitĂ relativa se la bozza non è stata preventivamente inviata alle parti. Secondo il disposto dellâart. 195, comma 3, c.p.c., lâomesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce unâipotesi di nullitĂ relativa della consulenza stessa.
Lâart. 195, comma 3, c.p.c. prevede una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica dâufficio regolando le incombenze del consulente e le facoltĂ difensive delle parti al momento del deposito della relazione scritta, a garanzia del contraddittorio.
Lâomesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce unâipotesi di nullitĂ della consulenza stessa.
Si tratta di una nullitĂ a carattere relativo e soggetta al limite di cui allâart. 157 c.p.c., restando dunque sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva. La nullitĂ derivante dal mancato invio della bozza alle parti può essere sanata anche per rinnovazione, potendo il giudice recuperare il contraddittorio sui risultati dellâindagine dopo il deposito della relazione.
Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2018, n. 29690






