Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2020, n. 10071
Solo il condomino non regolarmente convocato allâassemblea può far valere il difetto di convocazione e non altro condomino regolarmente convocato
Il condominio regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condominio, trattandosi di vizio che inerisce allâaltrui sfera giuridica, come conferma lâinterpretazione evolutiva fondata sullâart. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dallâart. 20, l. n. 220/2012.
Lâinteresse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dellâassemblea non può ridursi al mero interesse alla rimozione dellâatto, ovvero ad unâastratta pretesa di sua assoluta conformitĂ al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto allâesistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
Nel caso di mancata comunicazione dellâassemblea a taluno dei condomini, trattandosi di vizio procedimentale, non ne consegue la nullitĂ bensĂŹ la mera annullabilitĂ della delibera condominiale, pertanto la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso (Principio, espresso da Cass. Civile, Sez. Unite, sentenza n. 4806/2005)
Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2020, n. 10071






