Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185
Ferma restando la natura ampiamente discrezionale della concessione della cittadinanza italiana in favore dello straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (art. 9 c. 1 lett. f Legge 91/1992), è illegittimo il provvedimento che nega la cittadinanza ad un extracomunitario con esclusivo riferimento ad una lieve condanna penale riportata anni prima e per un fatto punito solo con la pena dellâammenda.
Precisa il Collegio che âla valutazione discrezionale sullâintegrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalitĂ e, soprattutto, dal giudizio sulla gravitĂ in sĂŠ della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggettoâ.
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Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185





