Cittadinanza
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Gazz. Uff., 15 febbraio 1992, n. 38)
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza
Articolo 1
1. Ă cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. Ă considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Articolo 2
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore etĂ del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchÊ sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Articolo 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora lâadozione sia revocata per fatto dellâadottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca lâadottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore etĂ dellâadottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrĂ comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Articolo 4
1. Lo straniero o lâapolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche allâestero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore etĂ , risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etĂ , diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data(1).
[1] Vedi inoltre, lâarticolo 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Articolo 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allâestero, qualora, al momento dellâadozione del decreto di cui allâarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lâannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metĂ in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (1).
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 6
1. Precludono lâacquisto della cittadinanza ai sensi dellâarticolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autoritĂ giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede lâufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b) .
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. Lâacquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonchĂŠ per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.
Articolo 7
[1. Ai sensi dellâarticolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dellâinterno, a istanza dellâinteressato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autoritĂ consolare.] (1)
2. Si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13(2).
[1] Comma abrogato dallâarticolo 8, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, limitatamente alle parti modificate dal medesimo D.P.R. 362/1994.
[2] Per la disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, vedi D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.
Articolo 8
1. Con decreto motivato, il Ministro dellâinterno respinge lâistanza di cui allâarticolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nellâarticolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. Lâistanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dallâemanazione del provvedimento.
[2. Lâemanazione del decreto di rigetto dellâistanza è preclusa quando dalla data di presentazione dellâistanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.] (1)
[1] Comma abrogato dallâarticolo 14, comma 1, lettera a), del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Articolo 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dellâinterno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 4, comma 1, lettera c) ;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche allâestero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle ComunitĂ europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) allâapolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi allâItalia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato(1).
[1] Per la disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana vedi il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.
Articolo 9 1
Art. 9.1.
1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dellâinteressato, di unâadeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto lâaccordo di integrazione di cui allâarticolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui allâarticolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, allâatto della presentazione dellâistanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca (1)(2).[1] Articolo inserito dallâarticolo 14, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
[2] CosĂŹ corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292).
Articolo 9 bis 2
1. Ai fini dellâelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allâistanza o dichiarazione dellâinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro (1).
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dellâinterno che lo destina, per la metĂ , al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallâUnione europea e, per lâaltra metĂ , alla copertura degli oneri connessi alle attivitĂ istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza(2).
[1] Comma modificato dallâarticolo 14, comma 1, lettera b), del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
[2] Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 9 ter 3
1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.(1). [1] Articolo inserito dallâarticolo 14, comma 1, lettera c), del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente sostituito dallâarticolo 4, comma 5, del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173; per lâapplicazione vedi lâarticolo 4, comma 6, del D.L. 130/2020 medesimo.
Articolo 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato(1)(2) .
[1] Vedi, anche, il D.M. 27 febbraio 2001.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 258 (in Gazz. Uff., 13 dicembre 2017, n. 50), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilitĂ .
Articolo 10 bis 2
1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dallâarticolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonchĂŠ per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellâinterno (1).
[1] Articolo inserito dallâarticolo 11, comma 1, lettera d), del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Articolo 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza allâestero.
Articolo 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi lâItalia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, allâintimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare lâimpiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Articolo 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche allâestero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato allâintimazione di abbandonare lâimpiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato lâimpiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante lâintimazione di cui allâarticolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi lâabbia perduta in applicazione dellâarticolo 3, comma 3, nonchĂŠ dellâarticolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c) , d) ed e) , il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dellâinterno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Articolo 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Articolo 15
1. Lâacquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dallâarticolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalitĂ richieste.
Articolo 16
1. Lâapolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce allâesercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato allâapolide ai fini dellâapplicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Articolo 17
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso lâopzione prevista dallâarticolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge(1).
2. Resta fermo quanto disposto dallâarticolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
[1] Termine prorogato dallâarticolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736 e successivamente fino al 31 dicembre 1997 dallâarticolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 17 bis 2
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, giĂ residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui allâarticolo 19 del Trattato di pace di Parigi e allâarticolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a) (1) .
[1] Articolo inserito dallâarticolo 1 della legge 8 marzo 2006, n. 124.
Articolo 17 ter 3
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui allâarticolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza allâautoritĂ comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dellâistante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, allâautoritĂ consolare, previa produzione da parte dellâistante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dellâinterno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri (1).
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dellâarticolo 17-bis, allâistanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, allâepoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dellâarticolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dellâarticolo 17-bis, allâistanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra lâistante e il genitore o lâascendente;
b) la certificazione storica, prevista per lâesercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dellâarticolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dellâistante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dellâarticolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dellâistante (2).
[1] Per lâemanazione della circolare di cui al presente comma vedi, lâarticolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 2006, n. 124.
[2] Articolo inserito dallâarticolo 1 della legge 8 marzo 2006, n. 124.
Articolo 18
[1. Le persone giĂ residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro- ungarica ed emigrate allâestero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dellâart. 9, comma 1, lettera a ), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.] (1)(2)
[1] Articolo abrogato, a decorrere dal 20 dicembre 2000, dallâarticolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379.
[2] Per la nuova disciplina vedi lâarticolo 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 379.
Articolo 19
1. Restano salve le disposizioni dellalegge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dellâarticolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e lâItalia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Articolo 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Articolo 21
1. Ai sensi e con le modalitĂ di cui allâarticolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo lâaffiliazione.
Articolo 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano giĂ perduto la cittadinanza italiana ai sensi dellâarticolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Articolo 23
1. Le dichiarazioni per lâacquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese allâufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza allâestero, davanti allâautoritĂ diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchĂŠ gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dellâatto di nascita.
Articolo 24
[1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dallâacquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore etĂ , se successivo, comunicazione mediante dichiarazione allâufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente allâestero, allâautoritĂ consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui allâarticolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente allâapplicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.] (1)
[1] Articolo abrogato dallâarticolo 110, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001.
Articolo 25
1. Le disposizioni necessarie per lâesecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dellâinterno, di concerto con il Ministro della giustizia(1).
[1] Per le norme di esecuzione della presente legge, vedi D.M. 22 maggio 1992; Legge 26 luglio 1993, n. 306 e D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo 26
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, lâarticolo 143- ter del codice civile, lalegge 21 aprile 1983, n. 123, lâarticolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, lalegge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. Ă soppresso lâobbligo dellâopzione di cui allâarticolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e allâarticolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Articolo 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .





