Cassazione civile, sez. II, 24 luglio 2014, n. 16961

La clausola porto franco esonera l’acquirente dalle spese di trasporto ma non costituisce di per sé deroga all’art. 1510 del codice civile.

La clausola porto franco esonera l’acquirente dalle spese di trasporto ma non costituisce di per sé deroga all’art. 1510 del codice civile. Il venditore è comunque liberato con la consegna della merce al vettore, per derogare a tale norma e spostare il luogo della consegna della merce occorre una specifica pattuizione.

La cd. vendita “franco partenza” o vendita con spedizione costituisce la norma. Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare da un luogo all’altro si presume “vendita con spedizione”, nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore.
Tale disposizione di ordine generale può essere certamente derogata ma è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa una vendita con consegna all’arrivo a destinazione della merce (cd. vendita porto franco). La norma in questione è dunque disponibile ma, essendo la regola quella della “vendita con spedizione”, perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi ed univoci atti a dimostrare la volontà di deroga (Cass. 25-3-1999 n. 2817).
Nella fattispecie è stata considerata irrilevante la clausola “porto franco” contenuta nell’ultimo documento di trasporto, in quanto tale pattuizione aveva l’esclusiva efficacia di esonerare l’acquirente dalle spese di trasporto, ma non quella di sollevarlo dai rischi del trasporto medesimo, in difetto di elementi precisi ed univoci dai quali potesse desumersi la volontà delle parti di derogare alla previsione in oggetto.
Il diverso regolamento delle spese di trasporto rispetto a quello previsto per la vendita con spedizione dall’art. 1510 c.c., comma 2, non può, senza il concorso di altri elementi, essere interpretato come espressione di una volontà delle parti intesa a spostare il luogo della consegna rispetto a quello che è normalmente stabilito per l’ipotesi di vendita con spedizione, e non costituisce, pertanto, un elemento di per sè solo sufficiente perché debba ritenersi superata la presunzione anzidetta per cui il venditore è liberato con la consegna della merce al vettore.

Art. 1510 cod. civ. Luogo della consegna.
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

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Cassazione civile, sez. II, 24 luglio 2014, n. 16961