Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2013, n. 25423

Vendita franco partenza, il venditore è liberato al momento della consegna allo spedizioniere e non risponde dei danni da trasporto.

Allorché la vendita venga pattuita con la clausola franco partenza, ai sensi del comma secondo dell’art. 1510 cod. civ. per cui “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere” deve ritenersi che la parte venditrice non sia tenuta a garantire che la merce giunga integra a destinazione, bensì solo a rispondere della integrità della stessa al momento della consegna al vettore.
In altri termini se è prevista la clausola franco partenza rischi e spese di spedizione sono a carico del compratore ed il venditore è liberato nel momento in cui spedisce la merce.
Peraltro la vendita franco partenza costituisce una disposizione generale prevista dal Codice Civile, per cui sono le parti contrattuali a dover derogare a tale norma qualora si voglia garantire parte acquirente circa l’integrità della merce al momento della consegna.
La clausola in deroga alla regola generale della vendita franco partenza è costituita dalla cosiddetta clausola franco destino o franco arrivo che disciplina diversamente le condizioni di consegna e secondo cui i rischi e le spese di spedizione sono a carico del venditore della merce fino al destino cioè sino al suo arrivo a destinazione.

Art. 1510 cod. civ. Luogo della consegna.
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

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Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2013, n. 25423