Cassazione civile, sez. II, 24 luglio 2014, n. 16961
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 6-4-2005, pronunciando sulla domanda introdotta dalla Ditta Arte della Tenda di P. D. nei confronti della s.r.l. ARTECA, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita di una macchina occhiellatrice per tende per inadempimento della venditrice ARTECA, che condannava alla restituzione del corrispettivo pagato dalla acquirente.
Il giudice di primo grado rilevava che il grave inadempimento della venditrice consisteva nella circostanza che il macchinario era stato due volte sostituito e che, alla terza consegna, era stato rifiutato dallâacquirente in quanto gravemente danneggiato durante il trasporto.
Proposto gravame da parte della societĂ ARTECA cui resisteva la Ditta Arte della Tenda di P.D. la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 18-7-2012 ha accolto lâappello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande della ARTECA, ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto dallâappellante alla appellata in base alla sentenza di primo grado ed ha condannato lâappellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza la Ditta Arte della Tenda di P.D. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi seguito successivamente da una memoria cui la societĂ ARTECA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, trattando unitariamente il primo ed il secondo motivo di ricorso, deduce anzitutto la nullitĂ del procedimento e della sentenza ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 4; al riguardo la ricorrente, premesso che lâesponente nel giudizio di secondo grado aveva sollevato lâeccezione di inammissibilitĂ dellâappello per le richieste contraddittorie ivi formulate dalla controparte (che invero aveva richiesto la conferma della sentenza di primo grado), eccezione disattesa dalla Corte territoriale, sostiene che in realtĂ proprio la formulazione contraddittoria dellâatto di appello ha indotto il giudice di appello a formulare il dispositivo, definito Indecifrabileâ, con il quale erano state rigettate le domande della ARTECA; la ricorrente ritiene quindi che tale duplice motivazione integri nullitĂ del procedimento e nullitĂ della sentenza ai sensi dellâart. 360 c.p.c., n. 4.
Gli enunciati motivi, al limite della inammissibilitĂ in quanto di ardua comprensione, sono comunque infondati.
Deve anzitutto rilevarsi che il giudice di appello ha disatteso lâeccezione della Ditta Arte della Tenda di inammissibilitĂ dellâappello per avere lâappellante richiesto la conferma della impugnata sentenza, trattandosi di un evidente refuso, a fronte delle espresse richieste, nelle conclusioni, di riforma della decisione impugnata, di rigetto della domanda del P. e di condanna di questâultimo al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
inoltre tutto il tenore dellâappello deponeva inequivocabilmente per la riforma ed il rigetto della domanda; pertanto la Corte territoriale ha proceduto correttamente alla interpretazione delle richieste dellâappellante in relazione a tutte le formulazioni in proposito articolate ed alla natura sostanziale delle censure sollevate.
Quanto poi alla asserita nullitĂ del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, è evidente che il rigetto delle domande della ARTECA contenuto nel dispositivo si pone in contrasto sia con la residua parte del dispositivo stesso, laddove lâappello della ARTECA è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata, sia soprattutto con la motivazione, nella quale in modo inequivocabile la censura introdotta dallâappellante è stata ritenuta fondata; in proposito è appena il caso di rilevare che nellâordinario giudizio di cognizione lâesatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensĂŹ integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela lâeffettiva volontĂ del giudice; ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base allâunica statuizione che, in realtĂ , esso contiene (Cass. 11-7-2007 n. 15585); ora non vi è dubbio che lâapplicazione di tali principi induce a concludere che la sentenza impugnata abbia chiaramente accolto lâappello proposto dalla ARTECA. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la Ditta Arte della Tenda avrebbe dovuto dolersi nel confronti del vettore del danneggiamento subito dal macchinario oggetto della vendita tra le parti in causa, non avendo considerato che la venditrice aveva assunto gli oneri ed i rischi del trasporto, e che la consegna era stata pattuita al momento dellâarrivo; infatti dalla documentazione prodotta dallâesponente nel primo grado di giudizio era emerso che lâARTECA aveva stipulato, per ogni trasporto di macchinari da effettuare, una polizza in suo favore con indicazione del valore del bene assicurato su ogni documento di trasporto, ed aggiunge che in relazione allâultimo trasporto del macchinario, poi giunto a destinazione danneggiato, aveva riscosso la somma di Euro 4.000,00; tale circostanza era stata confermata dalla teste B.S., che aveva contattato il corriere Bartolini in quanto il legale rappresentante della ARTECA aveva riferito telefonicamente - dopo il rifiuto di ricezione del macchinario da parte dellâesponente - che detto macchinario era integro; invece il corriere Bartolini aveva confermato telefonicamente che il macchinario era risultato danneggiato, e che era stato effettuato il pagamento dellâindennizzo di Euro 4.000,00.
La ricorrente aggiunge che, posto che le pattuizioni contrattuali prevedevano il pagamento del prezzo di L. 11.500.000 in contanti alla consegna, da intendersi al momento della effettiva consegna a R., ricorreva una ipotesi di vendita allâarrivo con specifica deroga pattizia allâart. 1510 secondo comma c.c., e non di vendita con spedizione (nella quale la consegna si intende avvenuta quando il venditore consegna il bene al venditore), come invece erroneamente ritenuto dal giudice di appello.
La censura è infondata.
La Corte territoriale, premesso che ai sensi dellâart. 1510 c.c., comma 2, il venditore, se la cosa venduta deve essere trasportata, si libera della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, in difetto di patto o di uso contrario, ha ritenuto meritevole di accoglimento lâassunto dellâappellante secondo la quale lâARTECA, quale venditrice, si era liberata dellâobbligazione di consegna della cosa rimettendola al vettore, cosicchĂŠ il danneggiamento del macchinario era avvenuto a carico dellâacquirente;
in proposito ha considerato irrilevante la clausola âporto francoâ contenuta nellâultimo documento di trasporto, in quanto tale pattuizione aveva lâesclusiva efficacia di esonerare lâacquirente dalle spese di trasporto, ma non quella di sollevarlo dai rischi del medesimo, in difetto di elementi precisi ed univoci dai quali potesse desumersi la volontĂ delle parti di derogare alla previsione in oggetto.
Il convincimento espresso dalla Corte territoriale è corretto ed immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente.
Occorre anzitutto premettere che lâart. 1510 c.c., comma 2, pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo allâaltro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della âvendita con spedizioneâ, mentre è necessario un apposito patto contrario perchĂŠ possa ritenersi conclusa âuna vendita con consegna allâarrivoâ; la norma in questione è dunque disponibile ma, essendo la regola quella della âvendita con spedizioneâ, perchĂŠ possa ritenersi lâesistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi ed univoci atti a dimostrare la volontĂ di deroga (Cass. 25-3-1999 n. 2817).
Orbene nella specie la Ditta Arte della Tenda ha invocato, a sostegno dellâasserita deroga alla suddetta presunzione, il fatto che la venditrice avrebbe stipulato una polizza di assicurazione contro i rischi del trasporto della merce oggetto della vendita ed avrebbe anche riscosso lâindennizzo per i danni subiti dal macchinario durante il trasporto; al riguardo deve osservarsi che, come risulta dalla sentenza impugnata, in appello lâattuale ricorrente aveva dedotto la previsione contrattuale circa il carico alla venditrice delle spese di trasporto come elemento contrario alla presunzione di legge sopra richiamata; in proposito correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante tale pattuizione, posto che il diverso regolamento delle spese di trasporto rispetto a quello previsto per la vendita con spedizione dallâart. 1510 c.c., comma 2, non può, senza il concorso di altri elementi, essere interpretato come espressione di una volontĂ delle parti intesa a spostare il luogo della consegna rispetto a quello che è normalmente stabilito per lâipotesi di vendita con spedizione, e non costituisce, pertanto, un elemento di per sè solo sufficiente perchĂŠ debba ritenersi superata la presunzione anzidetta; inoltre lâaccertamento se sia stata conclusa Cuna o lâaltra vendita involge un apprezzamento di fatto riservato alla competenza del giudice di merito, come tale non suscettibile di sindacato in sede di legittimitĂ se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (Cass. 15-12-1975 n. 4125), come appunto nella fattispecie.
Con riferimento invece alla deduzione della ricorrente in questa sede dellâavvenuta stipulazione di una polizza assicurativa da parte della venditrice per i rischi connessi al trasporto del macchinario suddetto ed alla avvenuta riscossione dellâindennizzo da parte dellâARTECA per il danneggiamento della merce, si rileva che la questione prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata; pertanto la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilitĂ per novitĂ della censura, aveva lâonere - in realtĂ non assolto - non solo di allegare lâavvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare âexactisâ la veridicitĂ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; può comunque aggiungersi che la asserita conclusione del predetto contratto di assicurazione non sarebbe di per sè un elemento rilevante ai fini di una diversa decisione, posto che in tema di vendita di cose da trasportare da un luogo allâaltro, con la consegna della mercè al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce allâacquirente - salvo patto contrario - la proprietĂ dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento; ne consegue che la qualitĂ di assicurato avente diritto allâindennizzo, nel contratto per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dallâacquirente (Cass. 9-7-2003 n. 10770).
Con lâultimo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dellâart. 92 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale condannato lâesponente al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio nonostante lâaccoglimento solo parziale dellâappello, invece che compensarle.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha condannato lâappellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dellâappellante in puntuale conformitĂ del principio della soccombenza; al riguardo è appena il caso di rilevare che il mancato accoglimento dellâappello limitatamente alla domanda di restituzione di quanto pagato dallâARTECA allâesito della sentenza di primo grado non scalfisce la soccombenza della Ditta Arte della Tenda sulla questione che aveva costituito lâoggetto sostanziale del giudizio di impugnazione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 âquaterâ, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile nella fattispecie âratione temporisâ) si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di legge relativamente allâobbligo della ricorrente, allâesito del rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lâimpugnazione proposta, a norma dello stesso art. 13, comma 1 âbisâ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 1.500,00 per compensi oltre spese forfettarie, e da atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 âquaterâ, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto.
CosĂŹ deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014





