Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2013, n. 43414
La mera esistenza di un ritardo nella dichiarazione del fallimento da parte dellâimprenditore, incapace da diversi anni di fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari, rappresenta elemento necessario ma non sufficiente ai fini dellâintegrazione del reato di bancarotta semplice di cui al n. 4 dellâart. 217. L. Fall., per la cui sussistenza è invece indispensabile lâaccertamento della colpa grave in capo allâimprenditore.
La disposizione incriminatrice citata sanziona la condotta dellâimprenditore che âha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpaâ.
Ad avviso della Suprema Corte la presenza nella norma dellâattributo âaltraâ, subito dopo la descrizione della condotta criminosa, non può essere interpretato come una sussunzione della colpa grave nellâipotesi della mancata dichiarazione fallimentare, ma piuttosto come segno della volontĂ legislativa di sottoporre lâintera fattispecie incriminatrice allâaccertamento dellâelemento psicologico del reato.
Infatti il solo ritardo della dichiarazione del fallimento rappresenterebbe un elemento troppo generico dal quale far derivare una presunzione di colpa, in considerazione della molteplicitĂ delle dinamiche gestionali connesse alla mancata presentazione dellâistanza fallimentare, che si estendono âdallâestremo dellâassoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dellâopinabile valutazione sullâefficacia dei mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorseâ.
Sulla scorta di tale considerazione la Suprema Corte ha annullato con rinvio, per difetto di accertamento dellâelemento psicologico del reato, la condanna per bancarotta semplice ad un imprenditore che procrastinava la dichiarazione del fallimento di diversi anni, ovvero solo dopo aver tentato in ogni modo di ripianare il proprio debito (riduzione del personale, riscossione crediti, accordi falliti con istituti bancari).
Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2013, n. 43414






