Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2008, n. 10881
Il âbagarinaggioâ ovvero lâattivitĂ di rivendita di biglietti per la partecipazione a manifestazioni sportive ed a spettacoli in genere, al fine di lucrare un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, non richiede lâautorizzazione del Questore prevista dallâart. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione allâart. 211, reg. PS, per le attivitĂ di intermediazione.
Pur prescindendo dagli elementi dellâabitualitĂ della suddetta attivitĂ e dalla sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (cfr. Cass. n. 6935/2001), è decisiva ad escludere la riconducibilitĂ della fattispecie alle norme richiamate la considerazione dellâassenza dellâattivitĂ di intermediazione che caratterizza lâagenzia e nellâambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nellâinteresse dellâoperatore (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).
ÂŤChi acquista e poi rivende a proprio rischioÂť osserva la Corte regolatrice ÂŤnon compie alcuna attivitĂ di intermediazione, neppure atipicaÂť.
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Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2008, n. 10881





