Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2008, n. 10881

Il “bagarinaggio” ovvero l’attività di rivendita di biglietti per la partecipazione a manifestazioni sportive ed a spettacoli in genere, al fine di lucrare un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, non richiede l’autorizzazione del Questore prevista dall’art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione all’art. 211, reg. PS, per le attività di intermediazione.
Pur prescindendo dagli elementi dell’abitualità della suddetta attività e dalla sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (cfr. Cass. n. 6935/2001), è decisiva ad escludere la riconducibilità della fattispecie alle norme richiamate la considerazione dell’assenza dell’attività di intermediazione che caratterizza l’agenzia e nell’ambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nell’interesse dell’operatore (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).
ÂŤChi acquista e poi rivende a proprio rischioÂť osserva la Corte regolatrice ÂŤnon compie alcuna attivitĂ  di intermediazione, neppure atipicaÂť.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2008, n. 10881