Fatto e Diritto
1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva respinta lâopposizione proposta avverso la violazione accertata della Guardia di Finanza di Verona per la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115, (Tulps) per attivitĂ di vendita di biglietti di ingresso ad una manifestazione, costituendo tale attivitĂ unâoperazione riconducibile allâapertura di unâagenzia dâaffari in assenza della prescritta licenza.
2. Lamenta il ricorrente con i due motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dellâart. 115, Tulps, e contraddittorietĂ ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia.
3. Resiste con controricorso lâintimato.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso e fondato e va accolto.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato la sussistenza di unâattivitĂ riconducibile ad unâagenzia dâaffari, posto che mancava lâabitualitĂ , pur riconoscendo, peraltro sotto questo profilo contraddittoriamente, come espletata una attivitĂ di natura occasionale.
Si tratta, come lo stesso giudice di merito da atto, di una sostanziale attivitĂ di âbagarinaggioâ, vale a dire della rivendita, nel proprio esclusivo interesse ed al fine di lucrare un prezzo maggiore di quello di acquisto, di biglietti per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni in genere.
Ciò posto e pur prescindendo dai (controversi in giurisprudenza) elementi dellâabitualitĂ (peraltro non provata) e della sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (vedi Cass. 2001 n. 6935), decisiva ad escludere la riconducibilitĂ della fattispecie alle norme di riferimento (art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza citato, in relazione allâart. 211, reg. PS) è la considerazione dellâassenza dellâattivitĂ di intermediazione che caratterizza lâagenzia e nellâambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nellâinteresse dellâoperatore. (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).
Le stesse pronunce della cassazione penale, del resto, tra le quali quella citata nella motivazione della sentenza, evidenziano il requisito dellâaltruitĂ degli affari trattati. Chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attivitĂ di intermediazione, neppure atipica.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dellâart. 384 c.p.c., questa Corte accoglie lâopposizione proposta avverso lâordinanza-ingiunzione in questione, annullando la sanzione irrogata.
Condanna il resistente alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla lâordinanza-ingiunzione opposta. Condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, liquidate per il merito in 800,00 Euro per onorari e 100,00 per spese, e per il presente giudizio in 600,00 Euro per onorari e 100,00 per spese oltre accessori di legge.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008





