Cassazione civile sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21562
Non è consentita lâattivitĂ di affittacamere in condominio se il regolamento condominiale vieta le attivitĂ commerciali
LâattivitĂ di affittacamere deve essere assimilata a quella imprenditoriale alberghiera, in quanto tale attivitĂ , pur differenziandosi per le sue modeste dimensioni, presenta natura analoga, comportando, non diversamente da un albergo, unâattivitĂ imprenditoriale, unâazienda ed il contatto diretto con il pubblico.
Si tratta, infatti, di una attivitĂ che richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (Cass. n. 704/2015);
Per tale ragione a fronte di un divieto dâesercizio di attivitĂ commerciali previsto dal regolamento di condominio è stata ritenuta contraria a detto regolamento anche lâattivitĂ di affittacamere, a nulla rilevando il fatto che detta attivitĂ non figurasse nellâelenco (esemplificativo) delle specifiche attivitĂ vietate.
Cassazione civile sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21562






