Requisiti amministratore di condominio ex art 71-bis disp.att.ne Codice Civile

L’attività di amministrazione di condominio è prevista dall’articolo 71-bis, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, così come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Cd. Riforma del Condominio).
Secondo detta norma possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Perdita dei requisiti per amministrare un condominio

A norma del 4° comma dell’art. 71-bis delle disp.att.me del codice civile la perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Condomino amministratore di condominio

I requisiti di cui alle ultime due lettere f) e g) non sono obbligatori per coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del testo dell’art. 71-bis come novellato nel 2012 ovvero nei tre anni precedenti il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della disposizione. È in ogni fermo l’obbligo di formazione periodica (art. 71-bis 5 comma).
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari neppure nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile (art. 71-bis 2 comma).

Amministratore di condominio persona giuridica

Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, il terzo comma del citato art.71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, prevede che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice civile.
In tal caso, i requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.