Obbligo pneumatici invernali o catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile dellâanno successivo.
Sussiste lâobbligo di dotare la propria vettura di pneumatici invernali o di porre le catene da neve a bordo durante il periodo invernale ovvero dal 15 novembre al 15 aprile dellâanno successivo.
A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) dallâart. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 âDisposizioni in materia di sicurezza stradaleâ i gestori di strade e autostrade, ciascuno per il tratto di propria competenza, a norma dellâart. 6, comma 4, lettera e) del Codice, possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiacci. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dellâente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione allâente concedente.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche allâinterno dei centri abitati ai sensi dellâarticolo 7, comma 1, del Codice della Strada.
Sono esclusi dallâobbligo delle gomme da neve i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Lâobbligo è previsto per i tratti di strada che risultano piĂš esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, normalmente contrassegnati con apposita segnaletica verticale, ed ha la finalitĂ di garantire la sicurezza in caso di repentino mutamento della situazione meteorologica.
Le sanzioni per violazione obbligo catene o pneumatici invernali
Unâeventuale violazione dellâobbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è passibile di una sanzione amministrativa dal ⏠84 ad ⏠335 ex art. 6, comma 14 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)
Nel caso di violazione della prescrizione comunale ovvero per la violazione dellâobbligo allâinterno dei contri abitati la sanzione è piĂš lieve e prevede il pagamento di una somma da ⏠41 ad ⏠169 ex art. 7, comma 14 del C.d.S.(d.lgs. 285/1992).
In quale periodo vige lâobbligo di pneumatici invernali o catene a bordo
La presenza delle catene a bordo del veicolo non è quindi disciplinata in maniera uniforme dal Codice della Strada a livello nazionale. Sono gli enti cui è delegata la gestione di strade e autostrade a stabilire se, per quanto tempo e in quali tratti prescrivere questâobbligo.
Pur tuttavia, dopo i primi anni dallâintroduzione dellâobbligo di dotare le vetture di equipaggiamento antineve, nel 2013 il Ministero dei Trasporti è intervenuto in materia emanando una direttiva (Direttiva 16 gennaio 2013 - in Gazz. Uff., 30 gennaio 2013, n. 25) avente ad oggetto la âCircolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neveâ con la finalitĂ di uniformare il periodo interessato dallâobbligo di pneumatici da neve.
Generalmente il periodo interessato dallâobbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è compreso tra il 15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile successivo, salvo alcune eccezioni (ad esempio ha inizio il primo novembre in alcune strade del senese, dellâUmbria, dellâEmilia-Romagna e della Basilicata e il 15 ottobre in Valle dâAosta).
La direttiva ministeriale specifica, infatti, che resta impregiudicata la possibilitĂ per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti con una validitĂ temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali, ad esempio, strade di montagna a quote particolarmente alte.
Quali pneumatici invernali sono idonei per il Codice della Strada
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
Allâatto pratico per essere sicuri che gli pneumatici invernali (ma anche i i dispositivi supplementari come le catene da neve) siano omologati occorre verificare che sia presente su di un fianco la sigla âEâ seguita da un numero che identifica il paese che ha rilasciato lâomologazione. Lâomologazione è il riconoscimento ufficiale dellâAutoritĂ della conformitĂ ad una specifica tecnica o regolamento.
A prima vista gli pneumatici da neve si riconoscono in quanto i tasselli che compongono il battistrada presentano delle lamelle per migliorare lâaderenza in inverno ed intrappolare la neve, al contrario di quelli estivi che sono pieni. Oltre alla marcatura dellâomologazone gli pneumatici e devono poi presentare la marcatura M+S (o âMSâ, âM/Sâ, âM-Sâ, âM&Sâ) che significa âMud & Snowâ ovvero fango e neve.
Quali catene da neve sono omologate
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresĂŹ ammessi quelli rispondenti alla ĂNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, cosĂŹ come è fatto salvo lâimpiego dei dispositivi giĂ in dotazione, purchĂŠ rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate allâimpiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
Quante gomme da neve o catene sono necessarie
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa lâimpiego dei mezzi antisdrucciolevoli, la direttiva ministeriale chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda lâinstallazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, lâinstallazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dallâallora Ministro dei trasporti e dellâaviazione civile.






