In caso di problemi con lâassicurazione è possibile inviare un reclamo. Ogni assicurazione ha un ufficio reclami che deve rispondere entro 45 giorni
Se si ha un problema con unâimpresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo direttamente allâimpresa interessata.
Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e valutare le lamentele della propria clientela e che deve fornire la risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Possono presentare reclamo il contraente, lâassicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
Quando presentare reclamo allâIVASS
Se non si riceve la risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta fornita
dallâimpresa è possibile rivolgersi allâIVASS.
Il reclamo allâIVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dellâimpresa di assicurazione.
Per la presentazione del reclamo è stato predisposto il seguente modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso (modello di reclamo allâIVASS).
Non bisogna inviare documentazione medica (come ad esempio copie di cartelle cliniche e certificati), foto, documenti di riconoscimento o altri allegati contenenti dati sensibili.
Modulo per trasmettere un reclamo
Lâuso della modulistica predisposta dallâIVASSÂ consentirĂ di presentare un reclamo in modo guidato fornendo informazioni chiare ed esaurienti che faciliteranno la trattazione del reclamo stesso da parte dellâIVASS e dellâimpresa, a cui il modulo viene trasmesso.
- Scarica il modello di reclamo allâimpresa di assicurazione
- Scarica il modello di reclamo allâIVASS (da trasmettere in caso di mancata risposta dellâimpresa entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente).
Come inviare il reclamo
ĂÂ possibile presentare il reclamo allâIVASS tramite:
â PEC alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it
N.B.: eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC (allegati compresi) deve essere contenuta entro i 5 MB.
â Fax al numero 06.42133206
â Posta ordinaria a IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 00187 Roma
Cosa fa lâIVASS quando riceve un reclamo?
Una volta esaminato il reclamo ricevuto, di norma lâIVASS ne trasmette copia allâimpresa interessata, chiedendole di fornire i chiarimenti del caso e di rispondere in modo completo e tempestivo al reclamante, usando un linguaggio semplice e chiaro.
Se lâimpresa accoglie le richieste del reclamante oppure se la risposta è esauriente e circostanziata e non emergono profili di irregolaritĂ , la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessitĂ di ulteriori comunicazioni. Se, invece, la risposta risulta non completa o scorretta, lâIVASS interviene nuovamente nei confronti dellâimpresa.
A conclusione dellâistruttoria, IVASS comunica lâesito della propria attivitĂ entro il termine massimo di 90 giorni dallâacquisizione degli elementi di valutazione necessari. In caso di segnalazioni di violazione dellâobbligo a contrarre, i termini di gestione dei reclami da parte di IVASS sono dimezzati.
LâIVASS, se ravvisa da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme vigenti, avvia un procedimento sanzionatorio, del cui esito dĂ notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.
Quando lâIVASS riceve un reclamo che non è di propria competenza, lo trasmette allâAutoritĂ competente, se non giĂ interessata, dandone notizia al reclamante.
Cosa non può fare lâIVASS quando riceve un reclamo?
Non possono essere considerati reclami e quindi non vengono trattati da IVASS: le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonchĂŠ le richieste generiche che non contengono lâindicazione circostanziata del presunto comportamento scorretto dellâimpresa.
Ă importante sapere che lâIVASS:
- non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione allâattribuzione della responsabilitĂ e alla quantificazione delle somme erogate dallâimpresa;
- non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati;
- non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è giĂ stata adita lâAutoritĂ Giudiziaria;
- non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nellâesercizio dei poteri di vigilanza;
- non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novitĂ sostanziali.
Reclami per polizze di natura finanziaria e previdenza complementare
- Il reclamo va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 â 00198 Roma â www.consob.it) se riguarda aspetti di trasparenza delle polizze unit linked, index linked o delle operazioni di capitalizzazione sottoscritte dopo il 1° luglio 2007 (ad esempio carenza di informativa, prospetto informativo non chiaroâŚ) ovvero aspetti di mancata correttezza nel collocamento di tali polizze da parte di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione c.d. dirette, cioè che operano via Internet o telefono (es: non adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente, ecc.).
- Il reclamo va inoltrato alla COVIP (via in Arcione, 71 â 00187 Roma â www.covip.it) se riguarda forme di previdenza complementare.
Cosa fare nel caso di liti transfrontaliere
FIN-NET: un aiuto nelle controversie con intermediari finanziari esteri
Nel caso di una controversia per eventi accaduti allâestero con unâimpresa che ha sede in un altro Stato membro dellâUnione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
Ad esempio, se nel corso di una gita in Austria, insieme allo skipass è stata attivata una copertura assicurativa per gli infortuni, può accadere che in caso di sinistro insorga una controversia con lâimpresa di assicurazione austriaca.
Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede lâimpresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure allâIVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finnet- guide/italy-light_it.pdf
Normativa di riferimento
Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni â D.Lgs. 209/2005 ed il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.






