Art. 98 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 98 Cost. è collocato nella sezione dedicata alla pubblica amministrazione, subito dopo l’art. 97 Cost., che ne enuncia i principi di buon andamento e imparzialità e la regola del concorso pubblico. Mentre l’art. 97 guarda all’organizzazione degli uffici, l’art. 98 si rivolge alle persone che vi operano e ne definisce lo statuto costituzionale: il pubblico impiegato non è al servizio del governo di turno, di un partito o di un gruppo di interessi, ma della collettività nazionale nel suo insieme.
La disposizione esprime così la distinzione tra politica e amministrazione: agli organi politici spetta fissare gli indirizzi, ai funzionari attuarli con neutralità e competenza tecnica. Ne derivano tre precetti, tutti finalizzati a preservare l’imparzialità dell’apparato pubblico rispetto alle influenze di parte. L’articolo non ha subito modifiche testuali; la sua attuazione si è sviluppata soprattutto attraverso la disciplina della dirigenza pubblica (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e l’ordinamento disciplinare dei magistrati (d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109).
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il terreno più fertile del contenzioso è lo spoils system, ossia la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al mutare della compagine politica. La giurisprudenza costituzionale traccia una linea netta: i meccanismi di decadenza automatica sono ammessi solo per gli uffici di diretta collaborazione con l’organo politico e per le figure apicali scelte in base a un rapporto fiduciario; per la dirigenza che svolge compiti di gestione, anche se esterna all’amministrazione, la rimozione richiede una valutazione oggettiva dei risultati e un atto motivato, nel rispetto del giusto procedimento.
Nella pratica, il dirigente rimosso per effetto di una norma di decadenza automatica può sollevare, nel giudizio davanti al giudice del lavoro, questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost. Decisivo è dimostrare la natura tecnico-gestionale dell’incarico: nomina preceduta da avviso pubblico, requisiti professionali, rapporti con l’organo politico mediati da strutture amministrative. Quanto al terzo comma, per i magistrati il legislatore ha configurato come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, che opera anche quando il magistrato sia fuori ruolo per motivi elettorali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 98 Cost. è inseparabile dall’art. 97 Cost., che sancisce buon andamento, imparzialità e accesso per concorso, e dall’art. 28 Cost., che fonda la responsabilità diretta dei funzionari per gli atti compiuti in violazione di diritti. Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore discende dall’art. 54 Cost. Il terzo comma va coordinato con gli artt. 18 e 49 Cost. sulla libertà di associazione e sui partiti, nonché, per i magistrati, con gli artt. 101, 104 e 108 Cost. sull’indipendenza della magistratura; l’art. 51 Cost. garantisce invece l’accesso alle cariche elettive, che il legislatore regola con istituti come il collocamento fuori ruolo. Sul piano ordinario, gli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplinano rispettivamente gli incarichi dirigenziali e le incompatibilità, mentre l’art. 3 del d.lgs. n. 109 del 2006 tipizza gli illeciti disciplinari dei magistrati fuori dall’esercizio delle funzioni.