Art. 139 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
1. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 139 Cost. chiude il titolo VI della parte seconda, dedicato alle garanzie costituzionali, e segue immediatamente l’art. 138 Cost., che disciplina il procedimento di revisione della Costituzione e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Se l’art. 138 Cost. stabilisce come la Costituzione può essere modificata, l’art. 139 Cost. indica che cosa non può esserlo: la forma repubblicana dello Stato.
La norma traduce sul piano giuridico la scelta istituzionale compiuta con il referendum del 2 giugno 1946 e ne impedisce il superamento attraverso le stesse procedure di revisione. Si tratta dell’unico limite espresso alla revisione costituzionale: la sua presenza conferma che la Costituzione italiana è rigida, cioè non modificabile con legge ordinaria, e che al suo interno esiste un nucleo sottratto anche al potere di revisione. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Carta.
Contenuto della disposizione
Il divieto si rivolge al legislatore costituzionale e colpisce qualsiasi legge, anche approvata con la procedura aggravata dell’art. 138 Cost. e confermata da referendum, che abbia per oggetto la reintroduzione della monarchia o comunque l’abbandono della forma repubblicana. Ne discendono alcuni corollari:
Accanto al limite espresso, la Corte ha individuato limiti impliciti: i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione. Tra essi rientrano i principi fondamentali della parte prima e i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Profili applicativi
L’art. 139 Cost. non ha mai trovato applicazione diretta per bloccare una revisione costituzionale, ma esercita una funzione di sistema. Il concetto di principi supremi, sviluppato a partire da esso, opera soprattutto come limite all’ingresso nell’ordinamento di fonti esterne dotate di copertura costituzionale: norme concordatarie (art. 7 Cost.), diritto dell’Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.), consuetudini internazionali (art. 10 Cost.). È la cosiddetta teoria dei controlimiti: tali fonti possono derogare a singole norme costituzionali, ma non ai principi supremi e ai diritti inalienabili della persona.
Sul piano processuale, il dubbio di contrasto di una norma dell’Unione con i principi supremi non può essere sollevato direttamente sull’atto europeo, sottratto al sindacato della Corte, ma va riferito alla legge nazionale di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Trattati, nella sola parte in cui consente l’ingresso della norma lesiva. L’ipotesi è definita dalla stessa Corte sommamente improbabile, e la via preferibile resta il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 139 Cost. integra l’art. 138 Cost., di cui delimita l’ambito oggettivo, e si collega all’art. 1 Cost., che qualifica l’Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro e attribuisce la sovranità al popolo. La tutela dei diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. e il principio di unità e indivisibilità dell’art. 5 Cost. sono generalmente annoverati tra i principi supremi. Il sindacato sulle leggi costituzionali si fonda sull’art. 134 Cost. I controlimiti operano in relazione agli artt. 7, 10, 11 e 117, primo comma, Cost. Sul piano storico, la scelta repubblicana è richiamata anche dalla XIII disposizione transitoria e finale, che dettava misure nei confronti dei membri e discendenti di Casa Savoia, i cui primi due commi hanno esaurito i propri effetti per effetto della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.