Art. 209 CdS Prescrizione

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all’art. 209:
- Il testo dell’art. 28 della citata legge 689/1981 (si veda in nota all’art. 194) è il seguente:
“Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.