Art. 197 CdS Concorso di persone nella violazione

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.