Art. 197 CdS Concorso di persone nella violazione
Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.