Art. 194 CdS Disposizioni di carattere generale

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Nota all’art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.