Art. 9 disp. att. c.p.p. Direzione e coordinamento delle sezioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.