Art. 9 disp. att. c.p.p. Direzione e coordinamento delle sezioni
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.