Art. 19 disp. att. c.p.p. Sospensione cautelare

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.