Art. 11 disp. att. c.p.p. Trasferimenti del personale delle sezioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.