1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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