Art. 4 disp. att. c.p.p. Contrasto tra pubblici ministeri

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.